Sentenza n. 10108/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - la nota della Regione prot. n. 0239210 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19.8.2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – Isontina”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13.8.2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21.8.2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13.9.2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 richiamate nella Delibera di Ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17/9/2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18/11/2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla Ricorrente il 19/12/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti con cui la Regione Friuli Venezia Giulia aveva dato attuazione al sistema di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i relativi atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, le linee guida ministeriali, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni e gli atti istruttori di ricognizione dei fatturati. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento del competente ente regionale o provinciale, da pubblicare e comunicare al TAR. Nel fascicolo non risultava depositato alcun attestato della Regione Friuli Venezia Giulia relativo all'avvenuto pagamento, né risultava una comunicazione regionale alla segreteria del Tribunale. La fattispecie di cessazione della materia del contendere non si era quindi perfezionata. Tuttavia, dalla richiesta della ricorrente e dalla dichiarata adesione alla procedura di definizione agevolata il Collegio ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo la ricorrente conseguire alcuna residua utilità dalla pronuncia sul ricorso. Il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del sistema di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018; la sentenza non esamina nel merito la legittimità degli atti attuativi.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti ... versano ... la restante quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ...
La cessazione della materia del contendere richiede sia il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa sia l'attestazione del competente ente regionale o provinciale, con gli ulteriori adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla norma.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La richiesta di cessazione della materia del contendere e la dichiarata adesione alla procedura di pagamento ridotto possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non siano integrati tutti i presupposti della cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale subordina la cessazione della materia del contendere a più adempimenti posti a carico di soggetti diversi, la cessazione può essere dichiarata soltanto se tutti gli adempimenti risultano comprovati nel processo.
- Nel contenzioso relativo al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa non è da solo sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere: occorre anche l'accertamento dell'ente regionale o provinciale competente, con gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge.
- La richiesta della parte di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, se rivela l'adesione a una procedura normativa di pagamento e l'assenza di una residua utilità della decisione, può essere valutata come comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e presuppone l'effettivo venir meno della situazione controversa secondo i requisiti stabiliti dalla legge; non può essere dichiarata sulla base della sola allegazione della parte quando manchi la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.
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