Cassazione Penale, Ordinanza n. 04275/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo un unico motivo: la asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla prova della provenienza delittuosa della smerigliatrice rinvenuta nella sua disponibilità. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione non reggesse e fosse censurabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e non consente una nuova valutazione delle acquisizioni processuali. Ha quindi rilevato che la sentenza impugnata aveva congruamente valorizzato la prova della provenienza illecita del bene e l'assenza di una plausibile giustificazione dell'origine del possesso da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria è stata fondata sulla manifesta infondatezza del motivo, poiché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta logica e congrua nella ricostruzione della provenienza delittuosa della smerigliatrice e del possesso non giustificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione, richiamata come base della condanna confermata in appello; la Corte considera sufficiente la prova della provenienza delittuosa del bene e la mancanza di giustificazione del possesso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del contrasto logico interno della sentenza con massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento, non per una nuova verifica del merito probatorio.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di rivalutare le risultanze probatorie, ma solo di verificare la presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
- È manifestamente infondato il motivo che si limita a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di merito sulla provenienza delittuosa del bene e sulla mancata spiegazione attendibile del suo possesso.
- In tema di ricettazione, la prova della provenienza delittuosa del bene e l'assenza di una giustificazione credibile del possesso possono sorreggere la responsabilità penale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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