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Sentenza

Sentenza n. 2175/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 44054 presentata in data 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna

Giustizia amministrativa202512587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge n. 241/1990 e dalla disciplina speciale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sostenendo che era decorso il termine massimo di 120 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento conclusivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del Ministero di provvedere, essendo sufficienti, ai fini dell'azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero è individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato che il termine complessivo per la conclusione del procedimento è pari, al massimo, a quattro mesi: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione ed eventualmente richiedere integrazioni, oltre tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Poiché tale termine era scaduto senza un provvedimento espresso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Prevede l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, individuata nel Ministero competente.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.

    Il procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina europea di riferimento attuata dal d.lgs. 206/2007 per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata nell'istanza della ricorrente quale base europea del riconoscimento del titolo professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità competente.

Massime di principio

  • Nell'azione avverso il silenzio, la sussistenza dell'obbligo di provvedere richiede e presuppone la presentazione di un'istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi quando siano necessarie verifiche o richieste di integrazione.
  • La scadenza del termine procedimentale senza una decisione espressa integra silenzio-inadempimento, anche quando l'amministrazione non abbia fornito elementi probatori sull'adozione o sulla comunicazione di un provvedimento conclusivo.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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