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Sentenza

Sentenza n. 1249/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 17.05.2023 (notificata il 20.05.2023) con la quale il Comandante del 5° reggimento Carabinieri “-OMISSIS-” ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 24.01.2023 (notificata il 25.01.2023), con cui il Comandante del 6° Battaglione Carabinieri “-OMISSIS-” ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna di rigore; - di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti;

Giustizia amministrativa202300865

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna di rigore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la sottostante sanzione disciplinare, deducendo: violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, poiché il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti; travisamento dei fatti, negando di avere ricevuto un ordine di allontanamento dalla stazione dei Carabinieri e sostenendo che la propria presenza fosse riconducibile all’esercizio di funzioni sindacali regolarmente comunicate; difetto di motivazione circa la rilevanza disciplinare della condotta e la violazione delle disposizioni sul servizio militare; sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti. La contestazione riguardava la presenza del militare presso una stazione dei Carabinieri durante una visita autorizzata di delegati dell’organismo di rappresentanza militare, con asserito intento di sorvegliarne l’attività, il rifiuto o ritardo nell’eseguire l’ordine di allontanarsi e la successiva diffusione di un comunicato stampa; la sanzione irrogata, tuttavia, era motivata sulla condotta di disobbedienza e ritardata esecuzione dell’ordine.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla dedotta pregiudizialità penale, ha affermato che, nel testo vigente dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e la sospensione costituisce un’eccezione facoltativa, ammessa nei casi di particolare complessità dell’accertamento, insufficienza degli elementi conoscitivi oppure quando i fatti siano stati commessi nello svolgimento delle funzioni e nell’adempimento di obblighi o doveri di servizio. Nel caso concreto i fatti erano estranei al servizio, di agevole accertamento e adeguatamente documentati, sicché l’Amministrazione aveva correttamente avviato e definito il procedimento disciplinare senza attendere il giudizio penale. Ha poi escluso che la condotta rientrasse nell’esercizio legittimo delle prerogative sindacali: la presenza non era stata programmata né autorizzata dalla linea di comando, non era stata comunicata nei termini previsti, era finalizzata a sorvegliare l’attività dei delegati e si era svolta durante l’orario di servizio, ritardando la visita autorizzata. Il giudice ha ritenuto provato che al militare fosse stato impartito, dal comandante della stazione e dal comandante provinciale, un ordine chiaro e reiterato di allontanarsi, nonostante alcune espressioni interlocutorie contenute nelle registrazioni prodotte. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento sanzionatorio, che indicava la condotta di rifiuto e ritardo nell’obbedienza e richiamava gli artt. 713, 716, 717, 729 e 751 del d.P.R. n. 90/2010. Infine, ha escluso la sproporzione della sanzione, rilevando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della gravità degli illeciti disciplinari militari e l’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 1393 d.lgs. n. 66/2010

    Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

    Il procedimento disciplinare militare è autonomo rispetto a quello penale; la sospensione per pregiudizialità penale ha carattere eccezionale e facoltativo e ricorre soltanto nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 1475, comma 2, d.lgs. n. 66/2010

    I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali.

    La disposizione è richiamata nel quadro della dichiarazione di illegittimità costituzionale del precedente divieto generalizzato di costituzione o adesione a organizzazioni sindacali.

  • art. 1478, comma 7, d.lgs. n. 66/2010

    le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale

    Il richiamo evidenzia i limiti delle competenze degli organismi di rappresentanza militare e, nel periodo transitorio, dell’azione sindacale militare.

  • art. 713 d.P.R. n. 90/2010

    violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato

    La violazione rilevante dei doveri connessi al grado e alle funzioni costituisce una fattispecie disciplinarmente rilevante.

  • artt. 716, 717 e 729 d.P.R. n. 90/2010

    negligenza o imprudenza o ritardo nell’esecuzione di un ordine o nell’espletamento di un servizio secondo le modalità prescritte

    Le disposizioni sono state utilizzate per qualificare il rifiuto e il ritardo nell’esecuzione dell’ordine di allontanamento.

  • art. 751, comma 1, lettera a), nn. 3 e 22, d.P.R. n. 90/2010

    Le violazioni degli artt. 713, 716, 717 e 729 sono state ritenute suscettibili di giustificare la sanzione disciplinare della consegna di rigore.

  • art. 1362 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione è richiamata dall’art. 1393 quale norma relativa alla sanzione della consegna di rigore.

  • art. 120, comma 5, Cost.

    La sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018 è richiamata quale pronuncia che ha imposto il superamento del divieto generalizzato di associazionismo sindacale militare.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, la pendenza di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti non impone, di regola, la sospensione: il procedimento disciplinare può essere avviato, proseguito e concluso autonomamente, salvo i casi eccezionali previsti dall’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010.
  • La sospensione del procedimento disciplinare militare per pregiudizialità penale presuppone, in alternativa, la particolare complessità dell’accertamento, l’insufficienza degli elementi conoscitivi disponibili oppure la riferibilità dei fatti allo svolgimento delle funzioni e all’adempimento di obblighi o doveri di servizio.
  • L’esercizio delle prerogative sindacali da parte di militari non legittima la presenza presso una caserma durante l’orario di servizio, non programmata o autorizzata dalla linea di comando, finalizzata a sorvegliare l’attività di altri organismi rappresentativi e idonea a ritardare o condizionare lo svolgimento di attività autorizzate.
  • Un ordine militare di allontanamento può ritenersi validamente impartito quando, al di là di espressioni interlocutorie o del mancato uso della formula sacramentale dell’ordine, il contesto e le reiterate intimazioni rendano chiaro al destinatario l’obbligo di lasciare immediatamente la struttura.
  • Nella determinazione delle sanzioni disciplinari militari l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il giudice amministrativo può sindacare la valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di motivazione

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