Cassazione Penale, Sentenza n. 32846/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che confermava il decreto di sequestro probatorio del 19/03/2025 relativo al telefono cellulare di Francesca Ercolini (magistrato e moglie del ricorrente). Il ricorrente denunciava violazione di legge per motivazione apparente, sostenendo che il telefono era protetto da PIN e quindi inutilmente sequestrato (acclarato da due consulenze) e che l'indagine era meramente esplorativa e priva di riscontri probatori idonei a giustificare il sequestro.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse corredato di motivazione plausibile e non apparente. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che fosse presente una notizia di reato sufficientemente delineata, fondata sulla denuncia dettagliata della madre della defunta e su una consulenza medico-legale, giustificando pertanto la necessità e la funzionalità del sequestro probatorio anche sul telefono cellulare. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 375 cod. pen.
Incriminazione richiamata nella notizia di reato: la presenza di tale contestazione ha contribuito a qualificare il quadro probatorio come sufficientemente delineato per giustificare il sequestro
art. 373 cod. pen.
Ulteriore reato contestato nell'iscrizione nel registro degli indagati, considerato dal giudice nel valutare la fondatezza della notizia di reato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre il pagamento alla Cassa delle ammende in presenza di ricorso inammissibile e con profili di colpa nella sua proposizione
Giurisprudenza Sez.6, n.3187 del 07/01/2015 (Rv.2625)
Richiamata per il principio che il riesame deve valutare se il provvedimento sia meramente esplorativo o fondato; applicata quale parametro di interpretazione della legittimità del sequestro
Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in merito ai criteri per valutare i profili di colpa del ricorrente ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria per atti processuali inammissibili
Massime di principio
- Il ricorso avverso misure cautelari reali è ammesso limitatamente per vizio di legge (es. motivazione mancante o apparente); contestazioni meramente discrezionali del giudice del riesame hanno scarse probabilità di accoglimento.
- La presenza di una denuncia dettagliata e di consulenze tecnico-legali che segnalino elementi utili può trasformare un intervento investigativo apparentemente "esplorativo" in un atto funzionale e giustificabile per l'accertamento dei reati contestati.
- Il fatto che un dispositivo sia protetto da PIN o altrimenti non immediatamente accessibile non esclude di per sé la legittimità del sequestro probatorio, se sussistono ragioni concrete che ne giustificano l'acquisizione e la conservazione in vista di successivi approfondimenti tecnici.
- Chi propone ricorso infondato o ammette profili di colpa nella proposizione del gravame può essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; ciò disincentiva impugnazioni temerarie.
- In situazioni analoghe è fondamentale dimostrare concretamente l'assenza di una notizia di reato sufficientemente delineata o l'effettiva inutilità della misura rispetto agli obiettivi probatori per ottenere l'accoglimento del ricorso.
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