Ordinanza n. 190/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Crotone che ha dichiarato inammissibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e disposto l’espulsione amministrativa, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Crotone del 5 febbraio 2026, con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ed è stata contestualmente disposta l’espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 286/1998. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto notificato il 2 dicembre 2025 e gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese eventuali note dello Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia degli atti. Dalla valutazione cautelare è emerso che la sottoscrizione del contratto di soggiorno non è avvenuta entro il termine di otto giorni dalla presentazione presso la Prefettura; tale ritardo, considerato non adeguatamente giustificato e non imprevedibile per il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, è risultato particolarmente grave, poiché l’ingresso in Italia risaliva all’11 ottobre 2024 mentre la presentazione presso la Prefettura era avvenuta soltanto il 25 marzo 2025. Inoltre, il nulla osta all’ingresso era limitato a 270 giorni e tale termine risultava ampiamente decorso alla data del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. In sede di cognizione sommaria, il ricorso non è apparso assistito dal fumus boni iuris, poiché la violazione del termine di otto giorni per la presentazione presso la Prefettura ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro non risultava adeguatamente giustificata, anche alla luce del rilevante ritardo maturato. Il giudice ha inoltre rilevato che il termine di validità di 270 giorni del nulla osta era ampiamente scaduto prima dell’adozione del decreto impugnato. È stato escluso anche il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’espulsione amministrativa disposta contestualmente al provvedimento questorile.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare; l’istanza di sospensione è stata rigettata per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata osservanza del termine previsto per la presentazione presso la Prefettura ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno può escludere il fumus boni iuris quando il ritardo sia rilevante e non adeguatamente giustificato.
- La validità temporale limitata del nulla osta all’ingresso costituisce un elemento decisivo per la valutazione della domanda di permesso di soggiorno; il decorso del relativo termine prima dell’adozione del provvedimento impugnato può concorrere a escludere il fumus boni iuris.
- La tutela cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.
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