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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9656/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per possesso di un fucile calibro 12 con matricola abrasa e reato di ricettazione. Deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 108 c.p.p. per avergli negato, dopo la nomina del difensore di fiducia nello stesso giorno dell'udienza di appello, un termine a difesa per leggere gli atti e prepararsi (si lamenta nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c)); (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente negate sulla base dei precedenti penali e della gravità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la negazione del termine a difesa: l'appello si era svolto in trattazione cartolare perché era già spirato il termine per la trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis (DL 137/2020 conv. L. 176/2020), dunque la richiesta del nuovo difensore, formulata nello stesso giorno, non corrispondeva a una esigenza difensiva oggettiva tale da giustificare rinvio; inoltre la giurisprudenza consolidata ammette il diniego quando non vi sia pregiudizio. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta non consentita: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche fondandosi sulla gravità del reato, sulle modalità, sulla personalità del reo e sui precedenti, e ha osservato l'assenza di elementi positivi di segno favorevole. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Il termine a difesa può essere negato quando la richiesta non risponde ad alcuna obiettiva esigenza difensiva e non si è verificata alcuna lesione dell'effettività della difesa; il diniego non determina nullità automatica se non sussiste pregiudizio concreto.

  • art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Stabilisce il regime emergenziale che ha reso possibile lo svolgimento del giudizio in trattazione meramente cartolare; una volta spirato il termine per la richiesta di trattazione orale, l'udienza è definita senza pubblica discussione.

  • art. 23 d. I. 149 del 2000

    art. 23 d. I. 149 del 2000

    Riferimento procedurale citato dalla difesa circa l'obbligo di conclusioni scritte del difensore nel merito; la Corte ha osservato che il precedente difensore non aveva depositato conclusioni scritte nel termine utile.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul cosiddetto "concordato in appello"; la Corte ha ritenuto che il richiamo a questa possibilità fosse introdotto solo in via ipotetica in cassazione e non fosse stato prospettato come esigenza difensiva concreta in sede di appello.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità a regime intermedio evocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la situazione prospettata non integrasse la nullità invocata poiché non è stato dimostrato alcun pregiudizio difensivo concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.

  • artt. relativi ai reati contestati: art. 23 legge n. 110/1975 e art. 648 cod. pen.

    art. 23 legge n. 110/1975; art. 648 cod. pen.

    Norme sostanziali che costituiscono il capo d'imputazione (illecita detenzione/alterazione di arma con matricola abrasa e ricettazione); la sentenza d'appello ha confermato la condanna sulla base di tali fattispecie.

Massime di principio

  • La nomina di un nuovo difensore nello stesso giorno dell'udienza non impone automaticamente la concessione di un termine a difesa: occorre che la richiesta manifesti esigenze difensive oggettive e specifiche per evitare il diniego.
  • Se il termine per richiedere la trattazione orale è spirato e il giudizio si svolge in trattazione cartolare, il contraddittorio è essenzialmente scritto e la negazione di un termine è giustificabile se non è provato un pregiudizio concreto.
  • La doglianza per nullità per mancata concessione di termini è fondata solo se è dimostrabile che la decisione ha determinato una lesione effettiva del diritto di difesa; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi e concreti che inducano ad una valutazione favorevole: la mera invocazione è insufficiente se emergono gravità del fatto e precedenti.
  • In appello e in sede di legittimità la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti e non già per divergenze valutative generiche.

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