Sentenza n. 7357/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Questura di Roma – Ufficio Immigrazione del 7 agosto 2019, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente -OMISSIS- in data 27 settembre 2018, notificato tardivamente in data 12 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Roma che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, nonché decreto prefettizio di espulsione e provvedimento questorile di trattenimento o misura alternativa presso un CPR
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato nel 2019 e notificato nel 2026, con il quale era stata dichiarata irricevibile l’istanza di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno presentata nel 2018. Il provvedimento era motivato dalla falsità della documentazione prodotta, relativa alla posizione lavorativa, contributiva-previdenziale e alloggiativa. Sono stati dedotti: violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla non genuinità della documentazione; illegittimità del ritardo nella notifica, con violazione dei principi di buon andamento, efficacia e ragionevolezza; violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione dell’integrazione sociale e lavorativa sopravvenuta; difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990; illegittimità derivata del decreto di espulsione e del provvedimento di trattenimento. L’Amministrazione ha documentato che l’impresa indicata dal ricorrente era stata cancellata a seguito di fallimento, che non risultava alcuna posizione contributiva INPS intestata al ricorrente e che la sua iscrizione anagrafica presso il Comune di Roma era stata annullata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa al decreto di espulsione e al provvedimento di trattenimento o di applicazione di misure alternative presso il CPR, ritenendo che tali atti incidano su diritti soggettivi e siano devoluti al giudice ordinario; ha precisato che il giudizio può essere proseguito davanti a tale giudice ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Quanto al provvedimento questorile sull’istanza di rinnovo o conversione, il ricorso è stato respinto. La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della domanda di permesso costituisce, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultima parte, d.lgs. 286/1998, motivo autonomamente sufficiente per il diniego o la revoca del titolo. L’Amministrazione può accertare autonomamente la falsità, senza necessità di una condanna penale definitiva, purché la valutazione sia ragionevole e fondata su elementi di riscontro. Nel caso concreto, le verifiche sulla cessazione e sul fallimento dell’impresa, sull’assenza di contribuzione INPS e sull’annullamento della residenza anagrafica hanno fornito adeguato supporto al provvedimento. Il ritardo nella notifica non ha determinato l’illegittimità dell’atto: l’Amministrazione deve valutare la situazione esistente al momento della sua adozione e l’interessato avrebbe potuto proporre azione avverso il silenzio. Non è stato inoltre dimostrato un concreto pregiudizio derivante dal ritardo; l’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998 consente allo straniero, nelle more del rilascio o rinnovo, di soggiornare e lavorare temporaneamente fino alla comunicazione dei motivi ostativi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La produzione di atti contraffatti o di false attestazioni a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno costituisce motivo idoneo e sufficiente per il diniego o la revoca del titolo, anche senza una condanna penale definitiva.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per la valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa sopravvenuta, ma il giudice ha ritenuto decisiva la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
termine di sessanta giorni
Il mancato rispetto del termine per il rilascio o rinnovo del permesso non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivamente notificato.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del TUI, “[...] il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”
La permanenza e l’attività lavorativa temporanee nelle more della decisione attenuano il rilievo del ritardo amministrativo, salvo la prova di un concreto pregiudizio.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione davanti al giudice munito di giurisdizione del giudizio relativo agli atti devoluti alla giurisdizione ordinaria.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ritardo dell’Amministrazione nella definizione dell’istanza avrebbe potuto essere contestato mediante azione avverso il silenzio.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto, essendo il provvedimento adeguatamente supportato dagli accertamenti sulla falsità della documentazione.
Massime di principio
- La produzione di documentazione contraffatta o di false attestazioni a sostegno di una domanda di permesso di soggiorno è, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, autonomamente sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo.
- L’Amministrazione può accertare autonomamente la falsità della documentazione prodotta nell’ambito del procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, senza attendere una sentenza penale definitiva, purché la valutazione sia ragionevole e fondata su idonei elementi di riscontro.
- La legittimità del provvedimento amministrativo in materia di permesso di soggiorno va valutata, di regola, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; l’integrazione sociale o lavorativa maturata successivamente non rende illegittimo l’atto già adottato.
- Il ritardo nella notificazione del provvedimento amministrativo non ne determina automaticamente l’illegittimità. Occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla posizione giuridica dell’interessato; il ritardo nella definizione dell’istanza può essere contestato mediante l’azione avverso il silenzio.
- Le controversie relative al decreto di espulsione e ai provvedimenti di trattenimento o di applicazione di misure alternative presso un CPR, in quanto incidenti su diritti soggettivi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
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