Cassazione Penale, Sentenza n. 38122/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Panascì impugnava la sentenza che lo condannava per il reato previsto dall'art. 335 cod. pen. (omessa custodia/sottrazione di cose sottoposte a sequestro e affidate in custodia) sostenendo l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte d'appello aveva respinto l'istanza ritenendo la condotta reiterata e commessa nell'esercizio di attività professionale e aveva valutato la pluralità ed il valore dei beni come ostativi all'applicazione della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. La Cassazione ha affermato che il reato di cui all'art. 335 cod. pen. ha natura istantanea e va assunto comesso al momento dell'accertamento, salvo prova contraria; la pluralità degli oggetti sottratti e l'esercizio di un'attività non possono di per sé dimostrare abitualità o escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis, pertanto la Corte d'appello dovrà riesaminare la richiesta di applicazione della particolare tenuità conformemente al principio espresso dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 335 cod. pen.
Il reato disciplinato ha natura istantanea e il momento consumativo può coincidere con quello dell'accertamento dell'omessa custodia, salvo che non sia rigorosamente provata un'epoca diversa.
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto va valutata anche quando si tratta di reati istantanei; la pluralità degli oggetti o l'esercizio di un'attività professionale non pregiudicano automaticamente la sua applicazione senza una valutazione circostanziata.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9557 del 06/02/2020 (Pucci, Rv. 278666-01)
Conferma il principio che per reati istantanei il momento consumativo può essere ritenuto quello dell'accertamento sulla base di elementi indiziari e massime di esperienza, salvo prova contraria rigorosa.
Massime di principio
- Per reati di natura istantanea (come quello relativo all'omessa custodia di cose sottoposte a sequestro) il momento consumativo si presume coincidere con quello dell'accertamento, a meno che non sia fornita prova rigorosa di un'epoca diversa.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede un esame concreto e motivato: la pluralità di oggetti sottratti o il fatto che l'imputato svolga un'attività non bastano da soli a escluderla.
- La reiterazione dell'azione o l'abitualità vanno provate specificamente; non possono essere dedotte automaticamente dalla pluralità dei beni sottratti.
- Se il giudice omette di valutare l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis, la decisione può essere annullata e rinviata perché venga effettuata una corretta valutazione di tenuità.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare elementi che attestino la scarsa offensività del fatto (esiguo valore dei beni, natura non abituale del comportamento, conseguenze minime) per ottenere il beneficio della particolare tenuità.
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