Cassazione Penale, Ordinanza n. 09292/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la decisione di merito fosse congruamente motivata nei limiti del rito. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 16 giugno 2025 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato all'imputato, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa per reati in materia di armi e sostanze stupefacenti. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. La Corte ha rilevato che il motivo è manifestamente infondato perché, nel rito di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi specificamente indicati dalla legge e non per questioni che attengono alla valutazione degli elementi costitutivi del reato o al trattamento delle circostanze in quanto tali, salvo i profili dell'illegalità della pena o della difformità tra richiesta e sentenza. Nel caso concreto il giudice aveva motivato sull'assenza di cause di proscioglimento, sulla responsabilità dell'imputato, sulla qualificazione giuridica delle condotte, sull'applicazione delle attenuanti e sulla determinazione della pena e dell'aumento per continuazione.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, escludendo censure estranee a tali profili.
art. 129 c.p.p.
Richiamato per dire che il giudice di merito aveva escluso la sussistenza di cause di proscioglimento immediato.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che investono la valutazione del merito o la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Nel rito di patteggiamento il controllo di legittimità è limitato alla validità della volontà negoziale dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e sentenza, alla corretta qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena e delle misure di sicurezza.
- La doglianza relativa al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva non è scrutinabile in cassazione quando non si traduca in una denuncia di illegalità della pena o di violazione dei limiti consentiti dal rito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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