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Sentenza

Sentenza n. 12554/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del decreto di rifiuto del titolo di viaggio nei confronti del Sig. -OMISSIS- nato in Mali il 31.12.1997, emesso dalla Questura di Roma il 28.02.2023 e notificato il 16.05.2023; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi non conosciuti, con quello impugnato;

Giustizia amministrativa202309018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, seguito da un provvedimento di conferma adottato all'esito del riesame disposto in sede cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. n. 251/2006, ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 28 febbraio 2023, notificato il 16 maggio 2023, con cui era stato negato il rilascio del titolo di viaggio per stranieri. In sede cautelare il TAR aveva accolto l'istanza e disposto il riesame del provvedimento. All'esito del riesame, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di conferma del diniego, caratterizzato da una rinnovata istruttoria. Il ricorrente non ha impugnato tale successivo provvedimento. Il giudice ha inoltre esaminato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il provvedimento originariamente impugnato è stato seguito da un provvedimento di conferma adottato all'esito del riesame disposto dal TAR e quest'ultimo non è stato impugnato. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta perché il ricorrente non ha dimostrato la propria situazione patrimoniale e reddituale nel Paese di origine; in particolare, non è stato possibile acquisire il riscontro dell'Ambasciata del Mali alla richiesta formulata. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • d.lgs. n. 251/2006

    Indicato quale disciplina in base alla quale il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto di conferma del diniego, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il nuovo provvedimento non viene autonomamente impugnato.
  • L'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse deve essere preceduta dall'avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quando la relativa questione emerge d'ufficio in udienza.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere negata quando il richiedente non dimostri, nei termini richiesti, la propria situazione patrimoniale e reddituale nel Paese di origine.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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