Sentenza n. 6185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta ter) n. 9975 del 23 maggio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibili o improcedibili alcune censure e respinto, per il resto, le impugnazioni contro gli atti di annullamento delle RVC, decadenza dagli incentivi per certificati bianchi e recupero delle somme erogate
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al GSE numerose Richieste di Verifica e Certificazione relative a interventi di efficienza energetica, inizialmente accolte. Il GSE aveva poi avviato un procedimento di annullamento d'ufficio, chiedendo integrazioni documentali, concesso una proroga parziale e sospeso l'emissione dei TEE, quindi annullato l'accoglimento di 53 RVC e richiesto la restituzione degli incentivi, successivamente rideterminati. A seguito di istanze di riesame, il GSE aveva annullato parzialmente la decadenza per alcune RVC, confermandola per le restanti. La società aveva dedotto, in primo grado e in appello, violazione della legge n. 241/1990, dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, della disciplina sui certificati bianchi, delle Linee guida AEEG EEN 9/11 e delle relative schede tecniche, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, equità, buona fede e legittimo affidamento. In particolare, ha contestato che la decadenza fosse stata fondata sulla mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non erano previste dalla normativa vigente al momento della presentazione dei progetti e delle RVC.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il secondo motivo d'appello in applicazione del principio della ragione più liquida e lo ha ritenuto fondato. Il GSE dispone del potere-dovere di effettuare controlli e di richiedere integrazioni documentali utili ad accertare i presupposti degli incentivi, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità, economicità, trasparenza, proporzionalità, equità e contraddittorio. Ai sensi della delibera AEEG EEN 9/11, i controlli devono riguardare la singola RVC o il singolo progetto, essere effettuati a campione e mirare alla verifica della corretta esecuzione tecnica e amministrativa dell'intervento. Non è consentito trasformare il controllo in un'indagine massiva, invasiva e generalizzata sull'intera attività dell'operatore. In materia di progetti standardizzati, l'obbligo documentale riguarda la conservazione della documentazione idonea a riscontrare quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione, il rispetto dei requisiti tecnici, il numero delle unità fisiche interessate e il possesso delle autorizzazioni o dei permessi richiesti. La clausola generale sull'obbligo di conservazione non consente al GSE di pretendere documenti o dichiarazioni non previsti dalla normativa applicabile al momento della presentazione delle richieste. Poiché la decadenza era stata comminata sulla base della mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non erano allora obbligatorie, gli atti impugnati sono stati ritenuti illegittimi. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e gli atti impugnati sono stati annullati. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
I controlli del GSE devono rispettare i principi di imparzialità, economicità, trasparenza e proporzionalità, anche in forza del richiamo ai principi dell'ordinamento comunitario.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale parametro degli obblighi di motivazione e della legittimità dell'azione amministrativa.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato in relazione all'annullamento d'ufficio degli atti di ammissione agli incentivi; l'esercizio del potere non può fondarsi sulla mancata produzione di documenti non previsti dalla disciplina applicabile.
art. 14 delibera AEEG EEN 9/11
«controlli a campione»; «idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione»
I controlli devono essere a campione, riferiti alla singola richiesta o al singolo progetto e limitati alla documentazione prevista e necessaria per verificare la corretta esecuzione tecnica e amministrativa dell'intervento.
art. 9, comma 1, delibera AEEG EEN 9/11
Tra gli elementi documentali da conservare rientra il possesso delle autorizzazioni o dei permessi richiesti dalla normativa vigente.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Richiamato quale parte della disciplina legislativa degli incentivi energetici e dei controlli, senza ulteriore specificazione nel passaggio decisivo.
d.m. 31 gennaio 2014
Richiamato tra la disciplina applicabile agli incentivi e oggetto delle censure della società, senza autonoma interpretazione nel passaggio decisivo.
artt. 6 e 10 d.m. 28 dicembre 2012
Richiamati tra le norme di settore dedotte dalla società, senza autonoma interpretazione nel passaggio decisivo.
art. 7 d.m. 20 luglio 2004
Richiamato tra le norme di settore dedotte dalla società, senza autonoma interpretazione nel passaggio decisivo.
art. 12.3 d.m. 11 gennaio 2017
Richiamato tra le norme di settore dedotte dalla società, senza autonoma interpretazione nel passaggio decisivo.
Massime di principio
- Il potere del gestore degli incentivi pubblici di svolgere controlli e richiedere integrazioni documentali deve essere esercitato entro i limiti della disciplina vigente al momento della presentazione della domanda e del progetto; non può fondare una decadenza sulla mancata produzione di documenti la cui redazione o conservazione non era allora prevista.
- I controlli sui progetti incentivati devono essere effettuati a campione, in contraddittorio e secondo criteri di equità, riferendosi alla singola richiesta o al singolo progetto e non all'intera attività dell'operatore economico.
- L'obbligo di conservazione documentale finalizzato ai controlli non attribuisce all'amministrazione un potere illimitato di pretendere qualsiasi documento utile a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni, quando la richiesta non trovi fondamento nella normativa applicabile.
- È illegittima la decadenza da incentivi pubblici quando sia disposta esclusivamente per il mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto dalla disciplina vigente alla data della richiesta di incentivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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