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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-, adottato dalla Regione -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania in data 15 luglio 2025; - del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato rilasciato in favore della sig.ra -OMISSIS-, adottato dalla Regione -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania in data 15 luglio 2025; - del decreto di rigetto dell’istanza nulla osta per lavoro subordinato effettuata nell’interesse sig. -OMISSIS-, adottato dalla Regione -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania in data 15 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202502349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di revoca di due nulla osta per lavoro subordinato e decreto di rigetto di una domanda di nulla osta, adottati il 15 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato domande di nulla osta per lavoro subordinato stagionale in favore di tre lavoratori stranieri. Dopo il rilascio di due nulla osta, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca e il preavviso di rigetto della terza domanda, ritenendo che il datore di lavoro non avesse prodotto la documentazione richiesta. I provvedimenti erano motivati dal mancato invio della documentazione utile, nonostante gli inviti trasmessi tramite il sistema Ali e con nota amministrativa. La società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, sostenendo che l’amministrazione non avesse considerato la documentazione prodotta in riscontro alle richieste istruttorie. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, lamentando che i provvedimenti non avessero esaminato i documenti trasmessi l’8 marzo, il 31 marzo, il 28 aprile e il 9 luglio 2025. In particolare, l’amministrazione aveva ritenuto non corretto il Modello IVA trasmesso il 31 marzo 2025, perché riferito al periodo d’imposta 2023 anziché 2024; la società sosteneva però di avere successivamente inviato, il 28 aprile 2025, il modello relativo al periodo d’imposta 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambe le censure. Dalla documentazione acquisita è risultato che la società aveva prodotto all’amministrazione, prima dell’adozione dei provvedimenti del 15 luglio 2025, la documentazione utile alla definizione delle pratiche. Il primo Modello IVA trasmesso l’8 marzo 2025, riferito al periodo d’imposta 2023, era stato inviato perché alla data non era ancora disponibile il modello relativo al periodo d’imposta 2024. Successivamente, con PEC del 28 aprile 2025, la società aveva trasmesso il Modello IVA richiesto, relativo al periodo d’imposta 2024. L’amministrazione non aveva tenuto conto di tale documentazione e non aveva fornito una motivazione congrua sul suo mancato esame. Il giudice ha quindi ritenuto violati gli obblighi partecipativi e l’obbligo di motivazione, con travisamento dei fatti, e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati. È rimasto impregiudicato il potere discrezionale dell’amministrazione di rivalutare la posizione degli stranieri. Le amministrazioni resistenti sono state condannate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale impone all’amministrazione di esaminare le osservazioni e la documentazione trasmesse dall’interessato prima dell’adozione del provvedimento negativo o di revoca.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione richiede che il provvedimento dia conto degli elementi documentali rilevanti prodotti dall’interessato e delle ragioni per cui essi non siano ritenuti idonei.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Prima di adottare un provvedimento di revoca di un nulla osta o di rigetto di una domanda, l’amministrazione deve esaminare la documentazione prodotta dall’interessato in risposta alle richieste istruttorie e darne conto nella motivazione.
  • La mancata considerazione di un documento decisivo, trasmesso prima dell’adozione del provvedimento, integra violazione dell’obbligo di motivazione e può configurare travisamento dei fatti, anche quando l’amministrazione abbia precedentemente rilevato un’incompletezza documentale.
  • Quando la documentazione inizialmente trasmessa non corrisponde al periodo o al requisito richiesto perché il documento corretto non era ancora disponibile, la successiva produzione del documento aggiornato prima della decisione impone all’amministrazione di valutarlo espressamente.
  • L’annullamento del provvedimento per difetti partecipativi, istruttori e motivazionali non comporta il riconoscimento definitivo del diritto al nulla osta, restando salva la riedizione del potere amministrativo e la valutazione discrezionale della posizione degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoria

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