Cassazione Penale, Ordinanza n. 04405/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Brescia aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cremona nei confronti dell'imputato per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato. In cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo in sostanza il proprio diritto al reingresso nel territorio nazionale; dall'altro, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili: quanto al diritto al reingresso, ha richiamato un precedente secondo cui il reingresso non autorizzato non è scriminato dal matrimonio con cittadina comunitaria residente in Italia, essendo necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione alle autorità italiane; quanto alla pena e alle attenuanti, ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile se sorretto da motivazione non manifestamente illogica e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo arbitrio o illogicità manifesta.
Norme richiamate
art. 13 D.Lgs. 286/1998
Il reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato integra il reato contestato; il pregresso matrimonio con cittadina comunitaria non esclude la rilevanza penale del fatto se manca la preventiva autorizzazione delle autorità italiane.
art. 132 c.p.
La pena va determinata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla legge, secondo i criteri di commisurazione legale.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione della sua congruità devono essere effettuate secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; una motivazione sintetica può bastare se la pena non si discosta marcatamente dalla media edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato da parte dello straniero già destinatario di espulsione non è scriminato dal solo fatto che il soggetto abbia contratto matrimonio con una cittadina comunitaria residente in Italia; per far valere il diritto al ricongiungimento occorre la preventiva autorizzazione delle autorità italiane.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla responsabilità, senza evidenziare un vero errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica, è inammissibile in cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; il giudice di merito non deve confutare puntualmente ogni elemento allegato dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per le circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una nuova valutazione di congruità, salvo che la scelta sia arbitraria o illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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