Direttiva 2009/79
Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 93/32/CEE, fissando le prescrizioni tecniche per il dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote nell’ambito del sistema di omologazione CE. Stabilisce il principio di riconoscimento reciproco: gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione né impedire vendita, immatricolazione o messa in servizio dei veicoli e dei dispositivi conformi. Contiene inoltre requisiti tecnici minimi per cinghie e maniglie, e rinvia alla procedura tecnica della direttiva 2002/24/CE per gli adeguamenti al progresso tecnico.
Disciplina tecnica e omologazione CE del dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, limitatamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri. Riguarda sia la procedura di omologazione CE del veicolo e del dispositivo sia la libera circolazione, l’immatricolazione, la vendita e la messa in servizio dei veicoli e dei dispositivi conformi. Non disciplina altri aspetti generali dell’omologazione se non per rinvio alla direttiva 2002/24/CE e alle sue procedure; è un testo di codificazione con effetti nel SEE.
Dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote
La direttiva 2009/79/CE è un atto di codificazione che sostituisce la direttiva 93/32/CEE e si inserisce nel sistema europeo di omologazione CE dei veicoli a due o tre ruote. Il suo obiettivo è armonizzare le prescrizioni tecniche relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, così da garantire l’applicazione uniforme della procedura di omologazione e la libera circolazione dei prodotti conformi nel mercato interno.
Finalità e collocazione nel sistema di omologazione CE
La direttiva richiama espressamente la direttiva 2002/24/CE, che disciplina l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Le prescrizioni tecniche del presente atto costituiscono una direttiva particolare del sistema di omologazione CE e servono a definire i requisiti di progettazione e fabbricazione del dispositivo di ritenuta per passeggeri. Il considerando relativo alla sussidiarietà sottolinea che l’obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri e che l’intervento dell’Unione è giustificato dalle dimensioni e dagli effetti dell’azione.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito ai dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. La disciplina riguarda sia il tipo di veicolo sia il tipo di dispositivo di ritenuta, con effetti sulla procedura di omologazione CE, sull’immatricolazione, sulla vendita e sull’immissione in circolazione dei veicoli, nonché sulla vendita e messa in servizio dei dispositivi. Il testo non introduce un regime autonomo di circolazione, ma si coordina con la disciplina generale della direttiva 2002/24/CE.
Procedura di omologazione e libera circolazione
L’articolo 2 stabilisce che la procedura per la concessione dell’omologazione CE e le condizioni per la libera circolazione sono quelle previste dalla direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III. Ne deriva che la presente direttiva opera come fonte tecnica settoriale, mentre la procedura amministrativa e i profili di mercato restano ancorati al quadro generale dell’omologazione dei veicoli a due ruote.
Prescrizioni tecniche essenziali
L’allegato I contiene i requisiti materiali del sistema di ritenuta. Se è previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero, realizzato mediante una cinghia oppure una o più maniglie.
- La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio, in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero.
- Cinghia e fissaggio devono sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata staticamente al centro della superficie della cinghia, con pressione massima di 2 Mpa.
- Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- La maniglia deve resistere a una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata staticamente al centro della superficie, con pressione massima di 2 Mpa.
- Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato e in modo simmetrico.
- In tal caso, le maniglie devono resistere a una forza di trazione verticale di 1 000 N ciascuna, applicata staticamente al centro della superficie, con pressione massima di 1 Mpa.
Adeguamento al progresso tecnico
L’articolo 3 prevede che le modifiche necessarie per adattare le prescrizioni dell’allegato I al progresso tecnico siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE. La direttiva attribuisce quindi un margine di aggiornamento tecnico senza dover ricorrere a una nuova direttiva di base, ma rinvia a una procedura comitologica prevista dall’atto quadro.
Divieti per gli Stati membri e obblighi di risultato
L’articolo 4 contiene il nucleo vincolante della direttiva.
- Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri per motivi relativi a tali dispositivi, se sono conformi alla direttiva.
- Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli conformi, né la vendita o la messa in servizio dei dispositivi conformi.
- Al contrario, devono rifiutare l’omologazione CE per qualsiasi tipo di veicolo o dispositivo se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva.
La direttiva, dunque, vincola gli Stati membri quanto al risultato: assicurare che solo i prodotti conformi possano beneficiare dell’omologazione e della libera circolazione, lasciando alle autorità nazionali la scelta delle forme attuative interne.
Obblighi di comunicazione e recepimento
L’articolo 4, paragrafo 3, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Il testo, peraltro, non contiene un autonomo articolo sul termine di recepimento, in quanto si tratta di una direttiva codificata che richiama gli obblighi di attuazione e applicazione delle direttive previgenti elencate nell’allegato II.
Abrogazione della direttiva precedente e disciplina transitoria
L’articolo 5 abroga la direttiva 93/32/CEE, come modificata, ma preserva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. Per il professionista, ciò significa che la lettura sistematica richiede attenzione alla continuità con il vecchio testo e con le date di recepimento già maturate per le modifiche precedenti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2010. L’articolo 7 designa gli Stati membri come destinatari dell’atto.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti che assistono costruttori, importatori o operatori del settore, la direttiva rileva soprattutto come fonte tecnica di conformità per l’omologazione CE. Il controllo principale riguarda la presenza di un sistema di ritenuta conforme ai requisiti dimensionali e di resistenza previsti dall’allegato I, nonché la corretta integrazione con la procedura di omologazione della direttiva 2002/24/CE. La conformità tecnica è la condizione che impedisce agli Stati membri di opporsi alla commercializzazione e all’immatricolazione dei veicoli interessati.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
L’articolo 1 delimita la direttiva al dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli a motore a due ruote di cui all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.
Omologazione CE e libera circolazione
L’articolo 2 rinvia ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE per la procedura di concessione dell’omologazione CE e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli. L’articolo 4, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli, nonché la vendita o la messa in servizio dei dispositivi, se conformi. Il paragrafo 2 impone il rifiuto dell’omologazione se le prescrizioni non sono rispettate.
Prescrizioni tecniche e adeguamento al progresso tecnico
L’allegato I contiene le prescrizioni generali sui sistemi di ritenuta: se è previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta realizzato mediante cinghia o una o più maniglie. La cinghia o la maniglia devono resistere a prove di trazione verticale di 2 000 N; se vi sono due maniglie, ciascuna deve resistere a 1 000 N. L’articolo 3 prevede che le modifiche necessarie per adeguare l’allegato I al progresso tecnico siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
L’articolo 4, paragrafo 3, obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione e continuità normativa
L’articolo 5 abroga la direttiva 93/32/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2010. L’articolo 7 indica gli Stati membri come destinatari.
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