Ordinanza n. 12737/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva - della graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per reclutamento di n. 1100 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa per il profilo di “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” adottata con provvedimento M_D A0582CC REG2025 0085708 del 31-12-2025 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Difesa, nella misura in cui il ricorrente non è stato inserito nella quota di riserva e non gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; - dei verbali di valutazione dei candidati tutti, anche dagli estremi non noti, ed in particolare del verbale con cui sono stati esaminati i titoli preferenziali ed il verbale n. 6 del 23 dicembre 2025 e relativo allegato, con cui è stata stilata la graduatoria del concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa- Profilo Assistente tecnico per la cartografia e la grafica- Posti 100; - del provvedimento M_D A0582CC REG2026 0010013 10-02-2026 del Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Civile, Ufficio Concorsi e Assunzioni, avente ad oggetto: “Concorso pubblico a 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa. - Istanza posizione graduatoria FT48”, con cui è stato comunicato, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal ricorrente in ordine agli esiti della procedura che la: “S.V. è collocata al posto n. 394 con il punteggio di 22,8 in qualità di idoneo non vincitore; - della graduatoria finale di merito per il Profilo FT48 – “Assistente tecnico per la cartografia e la grafica” della procedura concorsuale in oggetto”; - dell’ulteriore nota M_D A0582CC REG2026 0014191 del 26-2-2026, inviata a mezzo pec, con cui l’Amministrazione ha precisato che la “documentazione prodotta dal candidato deve attestare il possesso di tale condizione con tutte le precisazioni richieste dalla norma. Inoltre, gli elogi indicati sono riferiti ad un successivo richiamo in servizio e comunque non sono validi ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale” e con cui ha riscontrato negativamente la richiesta di accesso agli atti formulata dal ricorrente e intesa ad ottenere i dati personali dei controinteressati; - ove occorre possa della lex specialis tutta ed in particolare del bando di concorso, indetto con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile n. M_D A0582CC DE12024 0000873 18-07-2024; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, anche dagli estremi non noti; NONCHE’ PER LA CONDANNA ex art. 116, comma 2, c.p.a. del Ministero della Difesa a fornire gli indirizzi di residenza e i dati anagrafici (comprensivi del codice fiscale) degli indicati controinteressati; ED ANCORA PER LA CONDANNA dell’Amministrazione resistente all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il riconoscimento del diritto al collocamento nella quota di riserva prevista per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito nonché del riconoscimento del titolo preferenziale previsto dal bando per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, e conseguente collocamento in posizione utile in graduatoria tra i vincitori (al 99° posto) del concorso, ovvero di ogni altra misura ritenuta idonea ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il profilo di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica, nella parte in cui il candidato non è stato collocato nella quota di riserva e non gli è stato riconosciuto il titolo preferenziale previsto per i militari volontari congedati senza demerito, nonché gli atti connessi e il diniego di accesso ai dati dei controinteressati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti di valutazione relativi a un concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa, sostenendo di avere diritto alla quota di riserva e al titolo preferenziale previsti dal bando in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Ha inoltre contestato la comunicazione con cui l’Amministrazione lo ha collocato al posto n. 394 quale idoneo non vincitore, la successiva nota che ha negato la validità della documentazione e degli elogi prodotti ai fini del riconoscimento del titolo preferenziale, nonché il diniego di accesso ai dati anagrafici e agli indirizzi dei controinteressati. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione a fornire tali dati e il riconoscimento in forma specifica della posizione utile tra i vincitori. Poiché il ricorso non risultava notificato ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale, il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la rimessione in termini per errore scusabile, deducendo le difficoltà di reperire nominativi e dati personali dei candidati collocati in graduatoria, non ricavabili da fonti pubbliche, e di acquisirli tramite istanza di accesso successiva alla scadenza del termine.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prospettabile la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., in presenza di gravi impedimenti di fatto rappresentati dal ricorrente e collegati alla difficoltà di individuare almeno un controinteressato e di acquisirne i dati personali necessari per la notificazione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e adempimento preliminare essenziale, non sostituibile dalla sola richiesta di notificazione per pubblici proclami. Accolta l’istanza subordinata, il TAR ha rimesso il ricorrente in termini esclusivamente ai fini della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La decisione sul merito delle censure contro la graduatoria, sulle domande di accesso e sulle pretese di riconoscimento della quota di riserva, del titolo preferenziale e del risarcimento in forma specifica è stata rinviata alla successiva camera di consiglio fissata per il 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto
Consente la rimessione in termini quando gravi impedimenti di fatto abbiano reso non imputabile il mancato compimento tempestivo dell’atto processuale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale possibilità prospettabile in relazione alla notificazione a un controinteressato.
art. 41 c.p.a.
La disciplina della notificazione del ricorso è stata letta congiuntamente all’art. 49 c.p.a. ai fini dell’individuazione dei controinteressati e della verifica dell’ammissibilità del ricorso.
art. 49 c.p.a.
La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso
La notificazione ad almeno un controinteressato è considerata un adempimento preliminare essenziale e imprescindibile; la sua mancanza non è sanata dalla sola richiesta di notificazione per pubblici proclami.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base della domanda di condanna del Ministero della Difesa alla comunicazione dei dati necessari per la notificazione ai controinteressati; la relativa domanda non è stata definita con l’ordinanza.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di misure conformative e di risarcimento in forma specifica; la relativa domanda è rimasta impregiudicata.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e un adempimento preliminare essenziale; la sola richiesta di notificazione per pubblici proclami non è sufficiente a sanarne l’omissione.
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta quando il mancato rispetto del termine processuale dipenda da gravi impedimenti di fatto, da valutare in concreto e in relazione alle circostanze rappresentate e documentate dalla parte.
- Le difficoltà oggettive di reperire, da fonti non pubbliche, i nominativi dei controinteressati e i dati personali necessari alla notificazione possono integrare gravi impedimenti di fatto idonei a giustificare la rimessione in termini, ove il ricorrente abbia attivato tempestivamente gli strumenti di accesso disponibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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