Cassazione Penale, Sentenza n. 18019/2022 del 05/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha convalidato l'arresto in flagranza e applicato gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente, assistito dall'avv. Carmelo Picciotto, deduce tre motivi: (1) illegittimità della convalida tenutasi in sua assenza giustificata da quarantena obbligatoria; (2) insufficiente e non congrua motivazione quanto alla sussistenza e all'entità delle esigenze cautelari, in particolare pericolo di fuga e rischio di recidiva; (3) mancata adeguata motivazione nella scelta di una misura cautelare detentiva invece di una meno afflittiva.
La decisione
Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Prima della trattazione in udienza il ricorrente, il 12/04/2022, ha rinunciato al ricorso. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinunzia. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, rilevata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente delle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente fissata in euro 500,00 alla cassa delle ammende. Sentenza pronunciata il 15/04/2022.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma che individua il reato contestato (fattispecie penale connessa alla normativa sull'immigrazione), usata per indicare il capo di imputazione che ha portato alla convalida dell'arresto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento; consente la definizione scritta secondo le modalità previste dal decreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche a carico della parte in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, autorizzando l'addebitamento delle spese e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che, qualora non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (es. rinuncia non dolosa o per causa non imputabile alla parte), restano comunque applicabili le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia espressa e ritualmente depositata al ricorso prima della trattazione determina l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti se il ricorso è rinunciato.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta comunque, salvo colpa grave della parte, l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte costituzionale precisa che ciò vale anche quando la parte non è da ritenersi colpevole della causa di inammissibilità.
- Se si intende contestare la convalida dell'arresto tenutasi in assenza del ricorrente per motivi quali quarantena, è necessario provare tempestivamente l'impossibilità di partecipare e chiedere misure idonee (es. rinvio o partecipazione da remoto) prima che la decisione diventi irrevocabile; altrimenti la questione può diventare inammissibile o irrilevante.
- I profili relativi alla congruità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura meno afflittiva vanno dedotti con specificità nel ricorso e, se il ricorso è rinunciato, non saranno esaminati dalla Corte.
- In controversie penali, prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare l'impatto economico (spese e ammenda) e le possibili soluzioni alternative (es. ritiro condizionato o istanza di discussione), perché la rinuncia non impedisce l'addebito delle spese e della somma stabilita.
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