Sentenza n. 3280/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento a) accertare l’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Amministrazione resistente nella vicenda che occupa; e per l’effetto b) ordinare all’Amministrazione resistente di emanare il provvedimento richiesto dal ricorrente; c) condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito pari € 57.610,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti, ovvero alla somma che codesto Ecc. Collegio riterrà equitativamente di determinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza relativa alla procedura di chiamata universitaria
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, l’ordine di provvedere e il risarcimento dei danni quantificati in euro 57.610,73, oltre rivalutazione e interessi. L’amministrazione ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso e ne ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto. Il ricorrente ha contestato l’inerzia successiva all’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento in data 5 dicembre 2024, della proposta di chiamata, nonostante le diffide rivolte all’amministrazione. La controversia riguarda anche la clausola dell’art. 12 del d.r. n. 149 del 2024, che riserva all’amministrazione la facoltà di interrompere la procedura o di non darvi corso in presenza di valutazioni relative alla sostenibilità dei corsi di studio. Il ricorrente ha sostenuto che tale potere dovesse essere esercitato mediante un provvedimento espresso e motivato, non potendo essere sostituito dall’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda contro il silenzio. Ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che il termine annuale per proporre l’azione ex art. 31, comma 2, c.p.a. decorra dall’ultimo atto dell’amministrazione e che, comunque, rilevi la diffida presentata entro tale termine, senza che assuma rilievo il momento iniziale del procedimento d’ufficio. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistenti sia l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato sia la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Anche l’eventuale decisione di interrompere la procedura o di non darvi corso in applicazione della clausola di riserva avrebbe dovuto essere adottata mediante un provvedimento espresso e motivato. Il TAR ha quindi accertato l’illegittimità dell’inerzia e ordinato all’Università di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Non è stata ritenuta necessaria, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, salva la possibilità di provvedervi successivamente su istanza della parte in caso di persistente inerzia. La domanda risarcitoria è stata separata e il rito è stato convertito in ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica del 27 ottobre 2026. Le spese relative alla domanda sul silenzio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione avverso il silenzio è stato ritenuto rispettato considerando l’ultimo atto dell’amministrazione e la diffida presentata entro il termine, senza rilevanza del momento iniziale del procedimento d’ufficio.
art. 60 c.p.a.
La controversia relativa all’azione avverso il silenzio è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
legge n. 241/1990
termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento, unitamente all’obbligo di provvedere e alla posizione legittimante del privato, integra i presupposti del silenzio rilevante ai fini dell’azione ex art. 31 c.p.a.
art. 12 d.r. n. 149 del 2024
interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione, in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute
La clausola di riserva attribuisce all’amministrazione il potere di interrompere la procedura o di non darvi corso, ma tale scelta deve essere esternata e motivata mediante un provvedimento espresso e non può essere realizzata attraverso la mera inerzia.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone la titolarità, in capo all’amministrazione, di un obbligo di provvedere su un’istanza del privato e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
- Il termine annuale per proporre l’azione contro il silenzio può essere verificato con riferimento all’ultimo atto dell’amministrazione e alla diffida presentata entro tale termine; non assume rilievo, ai fini della tardività, il solo momento iniziale di un procedimento avviato d’ufficio.
- Anche quando l’amministrazione disponga di un potere discrezionale di interrompere una procedura o di non darvi corso, tale potere deve essere esercitato mediante un provvedimento espresso e motivato e non può essere sostituito dalla mera inerzia.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio comporta l’ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, alla luce delle circostanze del caso, il giudice ritenga sufficiente l’ordine di provvedere, restando possibile una successiva nomina in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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