Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva confermati colpevoli del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) per avere, in concorso con un funzionario ignoto del Politecnico di Torino, ottenuto anticipatamente le bozze degli atti di gara per due lotti relativi a residenze universitarie. I motivi di ricorso contestano la motivazione come manifesta illogicità e travisamento delle prove (sostenendo che non vi fu attiva acquisizione ma mera ricezione delle bozze), la errata qualificazione giuridica della condotta (sostenendo che fatti anteriori alla pubblicazione del bando non rientrerebbero in art. 353 ma, al limite, in art. 353-bis) e chiedono, altresì, il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. e/o la declaratoria di estinzione per prescrizione. Alcuni motivi denunciavano inoltre difetti nel riconoscimento del concorso doloso e nella sussistenza di mezzi fraudolenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché il reato di turbata libertà degli incanti è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto consumato il reato il 1 marzo 2014, data di presentazione dell'offerta, e ha calcolato il perfezionamento della prescrizione al 30 settembre 2021 (inclusi i giorni di sospensione processuale). Pur chiarendo che non sussistono i presupposti per disporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (le sentenze di merito hanno adeguatamente provato l'attivazione degli imputati per ottenere le bozze e la sussistenza di un vantaggio competitivo), la declaratoria di estinzione per prescrizione ha comunque prevalso e ha imposto l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre precisato principi di diritto: le condotte anteriori alla pubblicazione del bando possono integrare il reato di cui all'art. 353 c.p. se la gara è già specifica e determinata e la condotta idonea a turbarne l'esito; l'art. 353-bis non esclude l'ambito applicativo dell'art. 353; la prescrizione può essere dichiarata anche in sede di legittimità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla continuazione o concorso di persone nel reato: richiamata in relazione alla pluralità di imputati concorsuali
art. 353 cod. pen.
Reato di turbata libertà degli incanti: la Corte interpreta la norma nel senso che la turbativa può verificarsi anche in fasi antecedenti alla pubblicazione del bando, se la procedura è ormai specifica e la condotta idonea a influenzarne l'esito
art. 353-bis cod. pen.
Reato di turbata libertà di scelta del contraente: la Corte ritiene che questa disposizione si affianchi e non escluda l'applicabilità dell'art. 353 alle condotte preparatorie
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: invocata in ricorso ma la Cassazione osserva che, ove sussista la prescrizione, questa prevale e rende superfluo il vaglio sulla tenuità
art. 129 cod. proc. pen.
Regola sulla declaratoria delle cause estintive del reato: obbligo del giudice di pronunciare immediatamente la causa di non punibilità per prescrizione e possibilità di farlo anche in sede di legittimità sulla base delle circostanze di fatto accertate nei gradi precedenti
art. 32-ter e 32-quater cod. pen.
Pene accessorie applicate in primo grado (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione): richiamate nell'ambito delle misure conseguenti alla condanna di merito
Massime di principio
- Il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) può integrarsi anche per condotte anteriori alla pubblicazione del bando quando la procedura è già specifica e determinata e la condotta sia idonea a turbarne l'esito; non è quindi necessario che la turbativa avvenga solo nel corso della gara.
- L'introduzione dell'art. 353-bis non ha eliminato la rilevanza penale delle condotte preparatorie ai sensi dell'art. 353: la norma nuova si affianca alla disciplina precedente e punisce fenomenologie specifiche (bandi fotografia) senza escludere il campo di applicazione dell'art. 353.
- Nel caso di azioni collusive concluse con la presentazione concordata dell'offerta, il momento di consumazione del reato è la presentazione dell'ultima offerta; la prescrizione decorre da tale momento.
- La prescrizione, ove integrata, deve essere dichiarata immediatamente ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e può essere rilevata anche in sede di Cassazione sulla base delle scritture e della motivazione delle sentenze di merito.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione prevale su richieste di applicazione di cause di non punibilità piu favorevoli quali l'art. 131-bis, pertanto la strategia difensiva che mira alla tenuità del fatto è utile ma non ostacola l'effetto estintivo della prescrizione.
- In appello e in Cassazione il ricorso a deduzioni di travisamento della prova o di manifesta illogicità della motivazione può essere limitato se le sentenze di merito contengono una motivazione dettagliata e coerente; l'art. 129, comma 2 c.p.p. consente l'assoluzione solo se l'insussistenza del fatto o la irrilevanza penale risultano in modo assolutamente non contestabile dagli atti.
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