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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17799/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l'omicidio aggravato di Giovanni Vatalaro (23/02/1991). La difesa contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Giovanni Vrenna, Vittorio Foschini e Luigi Bonaventura), sostenendo che le loro propalazioni erano contraddittorie, acquisite molti anni dopo i fatti e prive di riscontri estrinseci idonei a corroborarle. Si deduceva inoltre l'esistenza di un alibi fornito dall'indagato, comprovato da tre testimoni presenti a una cena in coincidenza delle esequie del suocero, e la presenza di emergenze processuali divergenti emerse in altro procedimento (denominato Eclisse) e nelle dichiarazioni di altri collaboratori (Cosimo Pisano, Antonio Ferruccio, Antonio Cicciù) che attribuivano l'omicidio a un diverso contesto 'ndranghetistico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e conforme alla giurisprudenza la valutazione del Tribunale del riesame sulle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando la convergenza delle loro chiamate in reità e l'esistenza di riscontri estrinseci ritenuti significativi (anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dalla moglie della vittima). È stata confermata la fondatezza degli indizi che collegano il ricorrente al ruolo di esecutore materiale insieme al defunto Franco Papaleo e la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione alla luce del contesto 'ndranghetistico. La Corte ha ritenuto non decisivo l'alibi proposto dalla difesa nella fase cautelare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto la trasmissione degli atti secondo quanto previsto.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma è stata invocata per giustificare le esigenze cautelari genetiche, in particolare il pericolo di reiterazione delle condotte in relazione allo scenario 'ndranghetistico e alle modalità dell'omicidio.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio richiamato per la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente e possono essere corroborate da riscontri estrinseci di qualsiasi natura legittimamente acquisiti.

  • Giurisprudenza di legittimità su valutazione chiamata in reità e frazionabilità delle dichiarazioni (più sentenze citate: Sez. U n. 20804/2012 Aquilina; Sez. 6 n. 11599/2007 Pelaggi; altre pronunce)

    La Corte ha applicato i principi consolidati: a) la valutazione della chiamata in reità richiede un vaglio unitario della credibilità e dell'attendibilità; b) è ammessa la frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, cioè la possibile ritenuta attendibilità solo di parti del racconto; c) i riscontri estrinseci possono essere di qualsiasi natura e anche dichiarazioni tra loro convergenti possono costituire reciproco riscontro.

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia deve essere unitaria: credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva si influenzano reciprocamente e non vanno esaminate con passaggi rigidamente separati.
  • È ammessa la frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori: l'inattendibilità di una parte del racconto non estende automaticamente l'inattendibilità a tutto il contenuto dichiarato.
  • I riscontri estrinseci a favore delle dichiarazioni di un collaboratore non devono essere predeterminati nella forma: possono consistere in altre dichiarazioni, elementi indiretti o prove storiche purché acquisite legittimamente e logicamente coerenti.
  • In fase cautelare l'alibi necessita di elementi convincenti e non contraddetti dagli indizi complessivi: un alibi non battuto da riscontri solidi può non essere idoneo a rimuovere esigenze cautelari fondate su indizi convergenti.
  • La rilevanza del tempo trascorso tra il fatto e le dichiarazioni dei collaboratori non è automatica: la distanza temporale non esclude la attendibilità se sussistono riscontri e convergenze probatorie.
  • Nel contesto di criminalità organizzata le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) possono assumere maggiore peso, giustificando la conferma di misure cautelari sulla base di indizi gravi e convergenti.
  • La ricostruzione emersa in procedimenti diversi può coesistere con una diversa attribuzione di ruoli (ad esempio mandanti vs esecutori materiali) e non determina automaticamente la contraddizione insanabile degli elementi probatori, se le posizioni oggettivamente non sono incompatibili.

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