Ordinanza n. 127/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto emesso in data 1° ottobre 2025 e notificato il 22 novembre 2025, con il quale il Questore della provincia di Roma ha revocato il porto d’armi per uso sportivo n 861993-P rilasciato dal Commissariato di PS Romanina (Roma) il 12 dicembre 2023; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del porto d’armi per uso sportivo, con termine di 150 giorni per la cessione delle armi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Questore di Roma ha revocato il porto d’armi per uso sportivo. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire una relazione documentata della Prefettura di Roma, con particolare riguardo alla querela presentata da un terzo nei confronti del ricorrente e allo stato di avanzamento del procedimento penale connesso.
La decisione
Il TAR ha disposto un adempimento istruttorio, ordinando all’Amministrazione di depositare una relazione documentata entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha rinviato la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 21 aprile 2026. Nelle more ha accolto parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato limitatamente al termine di 150 giorni previsto per la cessione delle armi, per evitare un pregiudizio irreversibile. Ha tuttavia stabilito che, fino alla decisione cautelare, le armi non devono rientrare nella disponibilità del ricorrente. Non è stata definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il TAR ha adottato una misura provvisoria parzialmente favorevole al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare richiede ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti, il giudice amministrativo può disporre un’istruttoria, indicando specificamente l’amministrazione destinataria, l’oggetto degli accertamenti e il termine per il deposito della relazione, e rinviare la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
- In presenza del rischio di un pregiudizio irreversibile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, il giudice può sospenderne provvisoriamente gli effetti soltanto nella misura necessaria a preservare la posizione del ricorrente, mantenendo però le cautele indispensabili a evitare che il bene o la situazione controversa torni nella sua disponibilità prima della decisione cautelare definitiva.
Come è indicizzato
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