Sentenza n. 4932/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. PG/2022/0573267 del 18 novembre 2022, trasmessa in pari data, nella parte in cui Regione Campania ha ordinato alla ricorrente di “individuare i punti precisi di ingresso di liquami anomali nella rete di Collettori in consegna alla Cuma Scarl onde consentire alla stessa di poter procedere con la segnalazione a tutte la autorità competenti” (doc. 1); di ogni altro atto presupposto preordinato e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ordinava alla società consortile di effettuare analisi e ispezioni sulla rete dei collettori per individuare i punti di ingresso di liquami anomali e consentire le segnalazioni alle autorità competenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società consortile ha impugnato la nota regionale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare, ha contestato l'ordine di svolgere un'attività investigativa diretta a individuare i punti precisi di ingresso di liquami anomali nella rete dei collettori, sostenendo che tale attività eccedesse il perimetro dell'affidamento contrattuale. La ricorrente ha affermato di non essere gestore del servizio idrico integrato e di non disporre di potestà pubblicistiche di vigilanza e controllo sugli scarichi in pubblica fognatura, funzioni spettanti agli enti e ai soggetti pubblici competenti. La Regione ha eccepito l'inammissibilità per carenza di lesività dell'atto. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previa sottoposizione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva di un contratto d'appalto relativo alla progettazione, realizzazione e conduzione quinquennale dell'impianto di depurazione e dei collettori comprensoriali. La questione concerneva infatti la corretta delimitazione degli obblighi derivanti dalle clausole del capitolato e dal rapporto esecutivo tra appaltatore e amministrazione, successivamente all'aggiudicazione. Secondo il criterio generale di riparto, la giurisdizione amministrativa comprende le controversie relative alla procedura di affidamento, mentre quelle concernenti l'esecuzione del contratto, caratterizzate da posizioni paritarie di diritto e obbligo, spettano al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta originariamente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
profili di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
Il collegio ha previamente sottoposto alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico, incluse quelle riguardanti la corretta delimitazione degli obblighi derivanti dal capitolato e dal rapporto contrattuale successivo all'aggiudicazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa in materia di contratti pubblici riguarda la procedura di affidamento, mentre la fase esecutiva del contratto è normalmente riconducibile a un rapporto privatistico caratterizzato dalla posizione paritaria delle parti e dalla titolarità di diritti e obblighi.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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