Sentenza n. 1453/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Paola n. 76/2025, recante condanna dell’Agenzia del Demanio al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Paola del 15 gennaio 2025, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo il 21 luglio 2025. La sentenza aveva condannato l’Agenzia del Demanio al pagamento di € 4.433,00 per compensi, € 774,90 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme dovute, gli interessi e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni successivo ritardo. L’Agenzia del Demanio si è costituita con memoria di forma e non ha provato l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso, rilevando che l’amministrazione era obbligata a dare piena esecuzione alla sentenza passata in giudicato e non aveva fornito prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato all’Agenzia del Demanio di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, le somme liquidate nel giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha riconosciuto gli interessi al saggio legale. Ha inoltre ritenuto ammissibile la penalità di mora anche per l’ottemperanza di una sentenza di condanna pecuniaria e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con termine di 90 giorni dalla specifica istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico dell’Agenzia del Demanio.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza; il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato quando l’obbligo risultante dal titolo non sia stato adempiuto.
art. 114 c.p.a.
La norma attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è ammissibile anche nell’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; può essere determinata in misura pari agli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, oltre agli interessi dovuti sul credito principale.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
La disposizione ha novellato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., confermando la possibilità di applicare la penalità di mora anche alle condanne pecuniarie.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve provare l’avvenuta esecuzione integrale del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire contiene una condanna al pagamento di somme di denaro.
- La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e può cumularsi con gli interessi legali dovuti sul credito principale.
- La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →