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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22168/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società in liquidazione contro più soggetti, tra cui due soci/gestori poi condannati in parte dalla Corte d'appello di Milano al pagamento di somme in favore della procedura concorsuale. Avverso la sentenza di appello, i due condannati hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la controparte ha proposto a sua volta ricorso incidentale con sette motivi. In corso di giudizio di legittimità, sia il ricorso principale sia quello incidentale sono stati oggetto di rinuncia sottoscritta personalmente dalle parti ricorrenti, e il curatore del fallimento ha accettato entrambe le rinunce. La questione esaminata dalla Corte riguarda quindi solo gli effetti processuali della rinuncia ai ricorsi e, in particolare, se ciò comporti l'estinzione del giudizio di cassazione e se sia dovuto il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con accettazione da parte del fallimento controricorrente. Ha escluso ogni statuizione sulle spese. Ha inoltre affermato che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, perché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce una pronuncia sulle spese

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    anche per gli effetti previsti dall’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.

    l'accettazione della rinuncia produce gli effetti processuali previsti dalla norma richiamata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

    il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di rinuncia, perché la disposizione si riferisce soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non va adottata alcuna statuizione sulle spese, salvo diversa disciplina processuale espressamente applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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