Sentenza n. 607/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 87/2025 del Tribunale Civile di Alessandria, Sezione Lavoro emessa e pubblicata il 17/02/2025 (R.G. n. 362/2024) notificata il 17.02.2025 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla competente Cancelleria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza n. 87/2025 del Tribunale Civile di Alessandria, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 87/2025 del Tribunale Civile di Alessandria, Sezione Lavoro, emessa il 17 febbraio 2025, notificata nella stessa data e passata in giudicato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero resistente aveva adempiuto a quanto statuito dal titolo giudiziale. L'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale posta a fondamento dell'azione di ottemperanza, richiamata nel provvedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a suo carico, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la condanna alle spese a carico della parte la cui condotta ha reso necessario il ricorso.
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