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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10131/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione forzata di un titolo giudiziale avente ad oggetto obblighi di fare. Dopo una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinta la procedura per intervenuta esecuzione del titolo azionato. La parte esecutante aveva reagito proponendo un'opposizione avverso tale statuizione; il Tribunale aveva qualificato l'impugnazione come reclamo ex art. 630 c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile perché riferita a una estinzione ritenuta atipica. La parte aveva quindi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, se si trattava di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione, mentre l'eventuale appello contro l'ordinanza estintiva sarebbe stato comunque tardivo. Nel ricorso per cassazione si deduceva l'erroneità di tale decisione per violazione del principio dell'apparenza: una volta che il Tribunale aveva qualificato e trattato il procedimento come reclamo ex art. 630 c.p.c., il gravame successivo doveva essere ritenuto ammissibile come appello, con obbligo del giudice di secondo grado di esaminare il merito delle doglianze, che in sostanza integravano opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha applicato il principio dell'apparenza processuale, osservando che il Tribunale aveva qualificato il procedimento come reclamo ex art. 630 c.p.c.; pertanto, corretta o meno che fosse tale qualificazione, la decisione era appellabile. La Corte d'appello, invece, avrebbe dovuto esaminare il merito dell'appello e non dichiararlo inammissibile. La Cassazione ha inoltre richiamato la distinzione tra rimedi avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di obblighi di fare e di non fare, evidenziando che, se il provvedimento definisce definitivamente il processo esecutivo, il rimedio è l'opposizione ex art. 617 c.p.c., non l'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché decida nel merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile; le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione nel termine previsto in camera di consiglio

  • art. 630 c.p.c.

    la qualificazione del procedimento come reclamo ex art. 630 c.p.c. rileva ai fini dell'apparenza processuale e dell'ammissibilità dell'appello

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio corretto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, non l'appello

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi di decisione assunta solo in funzione della sospensione della procedura, rispetto alla definitiva chiusura del processo esecutivo

Massime di principio

  • Quando un giudice qualifica espressamente un procedimento con una certa natura processuale, le parti possono confidare in tale qualificazione ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, secondo il principio dell'apparenza processuale.
  • Se il provvedimento di primo grado è stato trattato e qualificato come reclamo, il gravame successivo deve essere valutato in coerenza con tale qualificazione, non potendo essere dichiarato inammissibile per l'erronea individuazione del rimedio da parte del giudice che ha operato quella qualificazione.
  • In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il rimedio contro il provvedimento che definisce definitivamente il processo esecutivo non è l'appello, ma l'opposizione agli atti esecutivi; l'appello non è mai mezzo corretto in tale ambito.
  • Il giudice d'appello deve esaminare il merito del gravame quando l'impugnazione sia stata proposta facendo affidamento sulla qualificazione processuale operata dal primo giudice, salvo che quella qualificazione non risulti efficacemente censurata nei modi di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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