Sentenza del 21/12/2016 n. 26513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento alla TARSU per l'anno 2003, sostenendo che l'obbligo tributario fosse cessato dal 30 gennaio 2003, data della vendita dell'immobile e della conseguente immissione in possesso dell'acquirente. Ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, affermando che il presupposto della tassa è l'occupazione o detenzione effettiva dei locali e che il trasferimento della proprietà avrebbe escluso la propria responsabilità tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il quesito di diritto formulato dal contribuente è stato ritenuto meramente apparente, perché si limitava a denunciare la violazione della legge senza indicare una regola di diritto alternativa a quella applicata dalla Commissione Tributaria Regionale, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, il motivo non era adeguatamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata: la CTR aveva fondato la decisione sulla mancata presentazione tempestiva della denuncia di cessazione e sulla mancata prova dell'effettiva cessazione dell'occupazione, mentre il ricorrente aveva richiamato principalmente una clausola del contratto di compravendita, ritenuta rilevante sul piano civilistico ma non sufficiente, di per sé, a dimostrare la cessazione del presupposto tributario. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte.
La tassa dipende dall'effettiva occupazione o detenzione dell'immobile. Tuttavia, la cessazione non può essere fatta valere automaticamente sulla sola base della vendita: il contribuente deve adempiere agli obblighi dichiarativi e, in caso di omessa denuncia, dimostrare concretamente di non avere più occupato o detenuto i locali.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64
Richiede la presentazione di apposita denuncia di cessazione dell'occupazione.
L'omessa denuncia di cessazione può comportare il rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Il tributo non è comunque dovuto per le annualità successive se viene fornita la prova della cessazione effettiva dell'occupazione o se la tassa è stata assolta dal subentrante.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
L'illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve concludersi, a pena d'inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Il quesito deve indicare in modo chiaro e concreto la diversa regola di diritto che si chiede alla Corte di applicare; non è sufficiente limitarsi a sostenere che la sentenza abbia violato la legge.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi relativi all'esame dei fatti decisivi. La censura deve essere specificamente collegata alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In materia TARSU, la vendita dell'immobile non determina automaticamente, nei rapporti con il Comune, la cessazione dell'obbligo tributario: è necessario presentare tempestivamente la denuncia di cessazione e fornire prova dell'effettiva perdita della disponibilità o detenzione dei locali.
- Una clausola del contratto di compravendita può regolare i rapporti interni tra venditore e acquirente, ma non è necessariamente sufficiente a dimostrare, verso l'amministrazione tributaria, la cessazione del presupposto della tassa.
- Quando la denuncia di cessazione è omessa o tardiva, il contribuente deve dimostrare con elementi concreti di non aver più occupato o detenuto l'immobile; in alternativa, può rilevare l'avvenuto pagamento del tributo da parte dell'utente subentrante.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e il quesito di diritto, quando richiesto dalla disciplina applicabile, deve formulare una regola alternativa chiara e non una semplice denuncia di errore.
- L'inammissibilità del ricorso per carenze formali impedisce alla Corte di esaminare nel merito la corretta applicazione della disciplina TARSU.
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