Cassazione Penale, Sentenza n. 22468/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità/indeterminatezza del capo di imputazione (riferito, tra gli altri, agli artt. 110, 81, 455, 640 c.2-bis, 61 n.5 c.p.) e aveva restituito gli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il giudice avrebbe dovuto previamente sollecitare il PM a precisare o integrare l'imputazione prima di ordinare la restituzione degli atti, poiché la restituzione senza tale sollecito configura un'abnormità e una indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bari e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio. La Corte ha affermato il principio secondo cui la restituzione degli atti per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avere prima invitato il pubblico ministero a precisarla o integrarla, è configurabile come vizio di abnormità; il giudice (anche del dibattimento) ha il potere-dovere di sollecitare l'organo dell'accusa a correggere la descrizione dei fatti e/o la definizione giuridica, e solo in caso di mancato accoglimento di tale sollecito può disporre la restituzione degli atti.
Norme richiamate
art. 423, comma 1, cod. proc. pen.
art. 423, comma 1 cod. proc. pen.
Deve essere privilegiata l'emendatio libelli: il giudice deve sollecitare il pubblico ministero a integrare o precisare le lacune dell'imputazione prima di procedere a misure di retrocessione del procedimento.
art. 423, comma 1-bis e art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022 - riforma Cartabia)
art. 423, comma 1-bis; art. 554-bis, comma 6 cod. proc. pen.
La riforma conferma e disciplina il potere del giudice di invitare il PM a modificare la "definizione giuridica" e la descrizione del fatto, favorendo la correzione senza retrocessione del procedimento; la restituzione è prevista solo dopo il mancato accoglimento dell'invito.
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
art. 521, comma 2 cod. proc. pen.
La possibilità di retrocessione del procedimento trova richiamo nella disciplina che regola la rimessione degli atti al pubblico ministero; la Corte utilizza tale riferimento per qualificare la restituzione come misura residua dopo il sollecito al PM.
Ordinanza Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che è abnorme la restituzione degli atti al PM per genericità/indeterminatezza senza preventiva richiesta di precisazione al pubblico ministero, per tutelare la ragionevole durata del processo e l'ordine logico-cronologico del procedimento.
Sentenze Corte Costituzionale n.88/1994 e n.131/1995
Corte Cost., n.88/1994; n.131/1995
Hanno indicato che il controllo del giudice sull'imputazione deve garantire la corrispondenza al fatto storico e il pieno rispetto del diritto di difesa, privilegiando interventi volti all'emendatio libelli.
Artt. 110, 81, 455, 640 comma 2-bis, 61 n.5 cod. pen.
artt. 110, 81, 455, 640 comma 2-bis, 61 n.5 cod. pen.
Sono le norme di diritto penale richiamate nella formulazione dell'imputazione; la Corte non ha deciso sul merito sostanziale delle contestazioni ma ha valutato la regolarità procedurale della loro formulazione.
Massime di principio
- Il giudice (anche del dibattimento) deve, in caso di imputazione generica o indeterminata, invitare preventivamente il pubblico ministero a precisare o integrare la descrizione del fatto e/o la qualificazione giuridica prima di disporre la restituzione degli atti.
- La restituzione degli atti al PM senza preventiva sollecitazione è configurabile come vizio di "abnormità" perché determina un'indebita regressione del procedimento e può violare il principio della ragionevole durata del processo.
- La riforma Cartabia (art. 423 c.1-bis e art. 554-bis c.6) ha confermato e formalizzato il potere‑dovere del giudice di suggerire modifiche alla definizione giuridica dell'imputazione, favorendo la correzione senza retrocessioni inutili.
- Solo se il pubblico ministero non accoglie l'invito del giudice a correggere o precisare l'imputazione, il giudice può disporre la restituzione degli atti per una nuova richiesta di rinvio a giudizio; la decisione di restituzione non richiede una previa declaratoria di nullità formale della richiesta di rinvio.
- Prassi consigliata: il PM dovrebbe integrare o precisare tempestivamente l'imputazione in caso di richiami del giudice; la difesa può segnalare carenze ma non può contare su una automatica restituzione degli atti senza che il giudice abbia sollecitato il PM.
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