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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22468/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Bari aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità/indeterminatezza del capo di imputazione (riferito, tra gli altri, agli artt. 110, 81, 455, 640 c.2-bis, 61 n.5 c.p.) e aveva restituito gli atti al pubblico ministero. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il giudice avrebbe dovuto previamente sollecitare il PM a precisare o integrare l'imputazione prima di ordinare la restituzione degli atti, poiché la restituzione senza tale sollecito configura un'abnormità e una indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bari e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per il giudizio. La Corte ha affermato il principio secondo cui la restituzione degli atti per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avere prima invitato il pubblico ministero a precisarla o integrarla, è configurabile come vizio di abnormità; il giudice (anche del dibattimento) ha il potere-dovere di sollecitare l'organo dell'accusa a correggere la descrizione dei fatti e/o la definizione giuridica, e solo in caso di mancato accoglimento di tale sollecito può disporre la restituzione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 423, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 423, comma 1 cod. proc. pen.

    Deve essere privilegiata l'emendatio libelli: il giudice deve sollecitare il pubblico ministero a integrare o precisare le lacune dell'imputazione prima di procedere a misure di retrocessione del procedimento.

  • art. 423, comma 1-bis e art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022 - riforma Cartabia)

    art. 423, comma 1-bis; art. 554-bis, comma 6 cod. proc. pen.

    La riforma conferma e disciplina il potere del giudice di invitare il PM a modificare la "definizione giuridica" e la descrizione del fatto, favorendo la correzione senza retrocessione del procedimento; la restituzione è prevista solo dopo il mancato accoglimento dell'invito.

  • art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 521, comma 2 cod. proc. pen.

    La possibilità di retrocessione del procedimento trova richiamo nella disciplina che regola la rimessione degli atti al pubblico ministero; la Corte utilizza tale riferimento per qualificare la restituzione come misura residua dopo il sollecito al PM.

  • Ordinanza Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 (Battistella)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che è abnorme la restituzione degli atti al PM per genericità/indeterminatezza senza preventiva richiesta di precisazione al pubblico ministero, per tutelare la ragionevole durata del processo e l'ordine logico-cronologico del procedimento.

  • Sentenze Corte Costituzionale n.88/1994 e n.131/1995

    Corte Cost., n.88/1994; n.131/1995

    Hanno indicato che il controllo del giudice sull'imputazione deve garantire la corrispondenza al fatto storico e il pieno rispetto del diritto di difesa, privilegiando interventi volti all'emendatio libelli.

  • Artt. 110, 81, 455, 640 comma 2-bis, 61 n.5 cod. pen.

    artt. 110, 81, 455, 640 comma 2-bis, 61 n.5 cod. pen.

    Sono le norme di diritto penale richiamate nella formulazione dell'imputazione; la Corte non ha deciso sul merito sostanziale delle contestazioni ma ha valutato la regolarità procedurale della loro formulazione.

Massime di principio

  • Il giudice (anche del dibattimento) deve, in caso di imputazione generica o indeterminata, invitare preventivamente il pubblico ministero a precisare o integrare la descrizione del fatto e/o la qualificazione giuridica prima di disporre la restituzione degli atti.
  • La restituzione degli atti al PM senza preventiva sollecitazione è configurabile come vizio di "abnormità" perché determina un'indebita regressione del procedimento e può violare il principio della ragionevole durata del processo.
  • La riforma Cartabia (art. 423 c.1-bis e art. 554-bis c.6) ha confermato e formalizzato il potere‑dovere del giudice di suggerire modifiche alla definizione giuridica dell'imputazione, favorendo la correzione senza retrocessioni inutili.
  • Solo se il pubblico ministero non accoglie l'invito del giudice a correggere o precisare l'imputazione, il giudice può disporre la restituzione degli atti per una nuova richiesta di rinvio a giudizio; la decisione di restituzione non richiede una previa declaratoria di nullità formale della richiesta di rinvio.
  • Prassi consigliata: il PM dovrebbe integrare o precisare tempestivamente l'imputazione in caso di richiami del giudice; la difesa può segnalare carenze ma non può contare su una automatica restituzione degli atti senza che il giudice abbia sollecitato il PM.

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