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Ordinanza

Ordinanza n. 1596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l'esclusione dalla procedura di reclutamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che le censure riguardavano l'accertamento dei requisiti psicofisici e, in particolare, la valutazione sanitaria compiuta dagli organi militari, nonché l'incidenza di successive modifiche delle condizioni fisiche, quali miglioramenti del visus o del peso corporeo, e di valutazioni sanitarie di parte. È stato inoltre dedotto un pregiudizio tale da giustificare la tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché l'Amministrazione e il TAR avevano correttamente applicato le norme e i principi del settore. L'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti al reclutamento nelle forze armate spetta esclusivamente agli organi sanitari militari e integra una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alle commissioni o di rivalutare il quadro clinico, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione di merito. Le valutazioni sanitarie di parte non sono state ritenute, di per sé, idonee a superare il giudizio tecnico militare. Sono stati inoltre considerati irrilevanti, ai fini della par condicio, i miglioramenti delle condizioni psicofisiche intervenuti dopo l'esclusione. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora, non essendo provato alcun pregiudizio grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare; la concessione della tutela richiede la sussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Richiede, per la tutela cautelare, la presenza concorrente del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 134 c.p.a.

    Le ipotesi tassative di giurisdizione di merito non consentono, al di fuori di esse, la sostituzione del giudice alle commissioni tecniche né la rivalutazione di merito del quadro clinico.

  • artt. 635, 638 e 640 c.m.

    Norme del codice dell'ordinamento militare applicate dall'Amministrazione e dal TAR nell'accertamento dei requisiti psicofisici per il reclutamento.

  • artt. 580 e 587 r.m.

    Norme del regolamento militare richiamate quali parte del micro-ordinamento applicabile alla procedura di reclutamento e agli accertamenti psicofisici.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.

Massime di principio

  • Nelle procedure di reclutamento delle forze armate, l'accertamento dei requisiti psicofisici degli aspiranti è riservato agli organi sanitari militari e costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
  • Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni delle commissioni sanitarie militari solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità; non può sostituirsi agli organi tecnici né procedere a una rivalutazione del quadro clinico, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione di merito.
  • Le valutazioni sanitarie prodotte dal candidato non sono, di per sé, idonee a prevalere sul giudizio tecnico della commissione militare, quando quest'ultimo sia motivato secondo criteri tecnico-scientifici attendibili.
  • Per garantire la par condicio tra i candidati, i miglioramenti delle condizioni psicofisiche intervenuti dopo l'esclusione non incidono sulla legittimità della valutazione riferita al momento dell'accertamento.
  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno dei due presupposti giustifica il rigetto dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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