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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Utili extracontabili da verifiche fiscali - Società a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione in capo ai soci - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità dell'accertamento dei maggiori redditi personali derivanti dalla presunta distribuzione, pro quota, di utili extracontabili accertati induttivamente nei confronti della società. In particolare, sostenevano che la mera rettifica del reddito societario non fosse sufficiente a dimostrare che gli utili fossero stati effettivamente distribuiti ai soci.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, quando la società presenta una base azionaria ristretta. Il fatto noto posto a fondamento della presunzione non è soltanto l'esistenza dei maggiori ricavi o redditi accertati induttivamente in capo alla società, ma soprattutto la ristrettezza della compagine sociale, accompagnata dal vincolo di solidarietà e dal reciproco controllo tra i soci. Pertanto, salvo prova contraria fornita dai soci, il maggior utile extracontabile può essere imputato loro pro quota.

Norme richiamate

  • Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria

    La ristrettezza della base sociale e i rapporti di solidarietà e reciproco controllo tra i soci consentono di presumere, in via semplice, che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salva la prova contraria.

  • Accertamento induttivo del reddito d'impresa

    Il maggior reddito societario determinato induttivamente può costituire il presupposto per l'imputazione ai soci dei relativi utili extracontabili, purché ricorra una compagine sociale ristretta e l'accertamento sia fondato su elementi idonei.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può comportare una presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alle loro quote.
  • La presunzione non deriva esclusivamente dall'esistenza del maggior reddito societario, ma dalla combinazione tra tale accertamento e la ristrettezza della base sociale.
  • Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta della mancata percezione degli utili, ad esempio dimostrando l'impossibilità finanziaria o materiale della distribuzione, l'effettivo reinvestimento delle somme o l'assenza di partecipazione alla gestione.
  • La presunzione è normalmente semplice e non esonera l'Amministrazione finanziaria dal dimostrare il maggior reddito della società e gli elementi che rendono plausibile la distribuzione.
  • La regola è riferita soprattutto alle società a ristretta base azionaria o partecipativa e non si applica automaticamente alle società con una compagine ampia e caratterizzata da effettiva separazione tra soci e gestione.

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