Ordinanza n. 15735/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria provvisoria dei vincitori della procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale con profilo di Addetto all’Ufficio per il processo – Distretto della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata il 27 giugno 2026, nella parte lesiva per la ricorrente; - della graduatoria definitiva della medesima procedura, pubblicata il 30 giugno 2026 a seguito di rettifica, nella parte in cui colloca la Dott.ssa Stira in posizione non utile ai fini dell’assegnazione presso la sede di Palermo e determina, per l’effetto, la sua assegnazione alla sede di Marsala; - ove occorra e per quanto di interesse, del provvedimento con cui la p.a. ha assegnato la ricorrente alla sede lavorativa di Marsala; - dei verbali (richiesti con apposita istanza di accesso agli atti, ad oggi non trasmessi) della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria del Distretto di Palermo e, in particolare, del verbale o dei verbali concernenti la posizione della ricorrente, nella parte in cui non risultino correttamente attribuiti i punteggi spettanti per i titoli ritualmente dichiarati in domanda, ivi compresi il Master universitario di secondo livello e l’abilitazione all’esercizio della professione forense; - del punteggio complessivo attribuito alla ricorrente, nella parte in cui risulta inferiore a quello effettivamente spettante per effetto dell’omessa o erronea valutazione dei titoli dichiarati; - per quanto occorra e in via subordinata, dell’art. 8, comma 1, lett. b), dell’Avviso pubblico, nella parte in cui attribuisce al Master universitario di secondo livello punti 1 e al Dottorato di ricerca punti 1,50; -dell’avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante “AVVISO CONVOCAZIONE SCELTA SEDE E ASSUNZIONE”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - dell’avviso pubblicato in data 29.06.2026 recante “Ulteriori specifiche in ordine alla convocazione”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi della ricorrente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi il verbale di approvazione della graduatoria definitiva e il provvedimento di assegnazione della ricorrente alla sede di Marsala nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione dei titoli posseduti e ritualmente dichiarati, con conseguente rideterminazione del punteggio e ricollocazione nella graduatoria definitiva nella posizione effettivamente spettante; e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 3 luglio 2026 e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione della documentazione richiesta, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva della procedura di stabilizzazione per Addetto all’Ufficio per il processo nel Distretto di Palermo, limitatamente alla valutazione dei titoli e alla collocazione della ricorrente, nonché assegnazione alla sede di Marsala; impugnato anche il silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha contestato la valutazione dei titoli nella procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale già reclutato a tempo determinato come Addetto all’Ufficio per il processo, lamentando in particolare che al Master universitario di secondo livello fosse stato attribuito 1 punto anziché 1,5. Ha dedotto inoltre l’omessa o erronea valutazione dei titoli dichiarati, tra cui l’abilitazione forense, con conseguente punteggio complessivo inferiore a quello spettante, collocazione non utile per la sede di Palermo e assegnazione a Marsala. In via subordinata ha contestato la previsione dell’Avviso pubblico che attribuisce 1 punto al Master di secondo livello e 1,5 punti al dottorato. Ha altresì impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2026, chiedendo l’ostensione dei verbali della Commissione e riservandosi motivi aggiunti. Poiché il numero dei controinteressati era elevato e i relativi indirizzi difficili da reperire, ha chiesto l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né i motivi relativi alla valutazione dei titoli, alla graduatoria, all’assegnazione della sede o all’accesso, riservando ogni statuizione in rito e nel merito. Ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. La pubblicazione deve comprendere il ricorso integrale e l’ordinanza, con gli elementi indicati in motivazione, e deve essere mantenuta online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado; il Ministero deve inoltre rilasciare attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre dalla home page un collegamento agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere completati entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Gli oneri di pubblicazione sono posti a carico della ricorrente con separato provvedimento, previa documentazione dei costi. La trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
In presenza di una particolare difficoltà della notificazione ordinaria dovuta al numero dei soggetti da chiamare in giudizio, il giudice può autorizzare, su richiesta, la notificazione per pubblici proclami e stabilirne le modalità.
artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia
Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio verso tutti i controinteressati attraverso pubblici proclami, individuando nel sito istituzionale dell’amministrazione il mezzo di pubblicazione e prescrivendo gli elementi e i termini dell’adempimento.
art. 116, comma 2, c.p.a.
e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 3 luglio 2026 e per la condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione della documentazione richiesta, con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della relativa conoscenza
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda contro il silenzio-diniego sull’istanza di accesso e per la richiesta di ostensione; l’ordinanza, tuttavia, non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando la notificazione ordinaria del ricorso è particolarmente difficile per il numero dei controinteressati, il giudice può autorizzare, su richiesta di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo le modalità di pubblicazione.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio può fissare termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova dell’adempimento, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
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