Cassazione Civile, Ordinanza n. 29669/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente, cittadino nigeriano proveniente dall'Edo State, aveva impugnato in appello il provvedimento del Tribunale che aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria. La Corte d'appello di Potenza aveva respinto il gravame ritenendo generica la censura relativa alla protezione umanitaria e, quanto alle protezioni maggiori, aveva giudicato inattendibile il racconto del richiedente: egli aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per minacce di morte ricevute dai familiari dopo aver rifiutato di diventare capo di un culto legato alla magia nera. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello non richiede un "progetto alternativo di sentenza" ma solo censure chiare e specifiche; 2) violazione di varie norme internazionali e interne in tema di protezione internazionale e umanitaria, oltre a vizi motivazionali, lamentando l'assenza di adeguato approfondimento istruttorio ufficioso sulla situazione del Paese d'origine; 3) violazione delle norme sulla protezione umanitaria e sul divieto di respingimento, censurando anche gli ulteriori passaggi della decisione di merito. Il Ministero intimato non ha svolto difese sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non si confrontava specificamente con la ratio della decisione impugnata: la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità e il ricorrente, nel ricorso per cassazione, non aveva riportato con sufficiente precisione il contenuto del gravame né le ragioni dell'asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità, come richiesto dal principio di autosufficienza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva motivatamente escluso l'attendibilità del racconto sulla base delle fonti informative richiamate e aveva accertato, sempre sulla base di fonti, l'assenza dei presupposti per la protezione sussidiaria anche ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile/irrilevante perché diretto contro argomentazioni non costituenti ratio decidendi: una volta dichiarato inammissibile il motivo di appello, gli eventuali passaggi sul merito erano privi di effetti giuridici e non necessitavano di impugnazione autonoma. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata resistenza del Ministero; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appellante deve formulare censure specifiche e circostanziate contro la sentenza impugnata; nel ricorso per cassazione, se si censura una declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità, occorre indicare puntualmente il contenuto del motivo di appello e le ragioni della sua specificità, senza limitarsi a rinviare all'atto di appello.
art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 2 d.lgs. n. 251/2007
Richiamato nel motivo di ricorso sulla protezione internazionale; la Corte ha ritenuto infondato il motivo nel suo complesso.
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
Le dichiarazioni del richiedente devono essere valutate secondo i criteri legali di credibilità; la Corte territoriale ha ritenuto di avere applicato correttamente tali prescrizioni nel giudizio di attendibilità.
art. 5 d.lgs. n. 251/2007
Richiamato nel motivo di ricorso sulla protezione internazionale; non ha condotto all'accoglimento.
art. 7 d.lgs. n. 251/2007
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha confermato il diniego dello status di rifugiato.
art. 8 d.lgs. n. 25/2008
Richiamato come norma sull'istruzione e valutazione delle domande di protezione; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio denunciato.
art. 14 d.lgs. n. 251/2007
lett. a), lett. b), lett. c)
La protezione sussidiaria è esclusa quando il racconto non è credibile e quando, sulla base delle fonti disponibili, non risulta una minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata nella zona di provenienza.
art. 132 c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione è solo quello di motivazione mancante/apparente o radicalmente incomprensibile, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Richiamato nel motivo sulla protezione umanitaria; la censura è stata respinta.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come base normativa della protezione umanitaria; il ricorso è stato respinto.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come norma sul divieto di espulsione o respingimento; non è stata ravvisata violazione.
art. 1 d.l. n. 130/2020
Richiamato nel terzo motivo; non è emersa una violazione decisiva.
art. 13 d.l. n. 130/2020
Richiamato nel terzo motivo; non è emersa una violazione decisiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati dati gli avviso/presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando si censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità, il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto della censura proposta in appello e spiegare perché essa fosse specifica; il mero rinvio agli atti del giudizio di merito non soddisfa l'onere di autosufficienza.
- La censura per violazione dell'art. 342 c.p.c. non può essere formulata in astratto: occorre confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata, altrimenti il motivo è privo della necessaria specificità.
- Nel giudizio di protezione internazionale, il diniego può fondarsi legittimamente su un giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, purché motivato e ancorato alle fonti informative disponibili, nel rispetto dei criteri legali di valutazione delle dichiarazioni.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- Se il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo d'impugnazione, eventuali ulteriori considerazioni svolte sul merito non costituiscono ratio decidendi e non devono essere autonomamente censurate.
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