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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36884/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marte SPV S.r.l. impugnava l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al credito relativo a mutui fondiari (erogati originariamente da Banca Patavina di Credito Cooperativo Sant'Elena di Piove di Sacco a RLS S.r.l. e Soleluna S.r.l., società riconducibili a Claudio Luca) poi ceduti pro soluto alla ricorrente. La ricorrente deduceva, con due motivi: (i) il Tribunale non avrebbe dato adeguata motivazione circa il nesso di strumentalità tra i crediti vantati e l'attività illecita di Claudio Luca, ciò che rendeva necessaria una maggiore istruttoria dato che la ricorrente non aveva partecipato al procedimento di prevenzione; (ii) la banca originaria avrebbe effettuato idonei accertamenti sulla solvibilità del mutuatario e l'inadeguatezza di tali accertamenti era emersa solo successivamente all'avvio del procedimento di prevenzione, ragione per cui la terza cessionaria avrebbe diritto alla tutela del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso e ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva escluso l'ammissione del credito di Marte SPV S.r.l. dal passivo della confisca. Il Collegio ha richiamato l'art. 52 d.lgs. n. 159/2011 e la giurisprudenza consolidata: il terzo creditore che non ha preso parte al procedimento di prevenzione deve provare la buona fede e l'assenza del nesso di strumentalità, e il giudice dell'opposizione è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, tali condizioni sulla base delle risultanze processuali. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente considerato le risorse finanziarie di Luca al momento delle stipule, la contemporaneità tra l'espressione della pericolosità sociale e l'erogazione dei mutui (presunzione di strumentalità), e l'assenza di adeguate allegazioni documentali da parte della ricorrente circa il valore dei beni e le condizioni ordinarie dei finanziamenti. Inoltre la Corte ha ritenuto insufficiente l'affermazione che la banca avesse effettuato una completa istruttoria, attesa la mancanza di documentazione idonea prodotta dalla ricorrente; pertanto è stata esclusa la buona fede necessaria per l'ammissione al passivo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 52, comma 1 e comma 2)

    «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

    La Corte ha applicato l'art. 52 nel senso che la tutela del terzo creditore è subordinata alla dimostrazione della buona fede e dell'assenza del nesso di strumentalità; quando il terzo non abbia partecipato al procedimento di prevenzione il tribunale deve accertare tali condizioni anche d'ufficio e valutare l'intero arco temporale del rapporto creditizio.

  • art. 57, art. 58, art. 59 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamati come criteri procedurali per l'accertamento dei crediti nello stato passivo formato dal giudice delegato e per il riparto sul valore dei beni; la Corte li usa per sottolineare che i crediti devono essere accertati secondo le relative disposizioni procedurali.

  • art. 37, comma 5 d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento alla contabilità separata quale parametro per il concorso dei crediti al riparto; utilizzato nella logica di verifica della consistenza patrimoniale oggetto di confisca.

  • art. 23, comma 4 d.lgs. n. 159/2011 (richiamato con riferimento alla modifica introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge 17 ottobre 2017, n. 161)

    La Corte ricorda che, prima della modifica normativa, terzi creditori potevano non aver partecipato al procedimento di prevenzione; in tale ipotesi il giudice dell'opposizione deve consentire al terzo di provare la propria buona fede e l'assenza di strumentalità.

Massime di principio

  • Il terzo creditore che non ha partecipato al procedimento di prevenzione deve provare la propria buona fede e l'assenza del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita; il giudice può e deve accertare queste condizioni anche d'ufficio sulla base delle risultanze processuali.
  • La verifica della buona fede si estende all'intero arco temporale del rapporto creditizio (concessione, eventuali modifiche contrattuali e chiusura del rapporto): è richiesta una diligenza ordinaria continuativa e la produzione di documentazione idonea a dimostrare l'istruttoria svolta.
  • La contemporaneità temporale tra l'insorgenza del credito (o l'erogazione del mutuo) e l'espressione della pericolosità sociale del soggetto può dar luogo a una presunzione di strumentalità, superabile solo con prove documentali concrete e convincenti sulla diligenza dell'ente finanziatore e sulla lecita provenienza dei mezzi.
  • In assenza di adeguate allegazioni e documentazione a carico del creditore terzo, il giudice può ritenere che non sia stata svolta un'istruttoria bancaria sufficiente e, quindi, escludere la buona fede necessaria per l'ammissione al passivo.
  • La buona fede del creditore non implica l'obbligo di conoscere l'iter giudiziario del debitore, ma richiede un livello di diligenza proporzionato alla natura dell'operazione e alle dimensioni/attività dell'ente finanziatore; rapporti creditizi anomali o una documentazione carente sono indizi contrari alla buona fede.

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