Cassazione Penale, Sentenza n. 7071/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'omessa risposta della Corte di appello alla deduzione, formulata nell'ambito della trattazione ex art. 23-bis, d.l. 137/2020, che tra la sentenza di primo grado del 21/10/2014 e la citazione per il giudizio in appello del 17/12/2020 era intervenuta la prescrizione. Il calcolo proposto dalla difesa prendeva come riferimento il massimo edittale di tre anni per il reato di evasione (art. 385 c.p.), aumentato per la recidiva specifica reiterata infraquinquennale ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., determinando un termine di prescrizione che la difesa riteneva già decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Il Collegio ha calcolato il termine di prescrizione partendo dal massimo edittale di tre anni per il reato di evasione, ha applicato l'aumento previsto dall'art. 157 c.p. (aumento di due terzi per la recidiva reiterata), ottenendo cinque anni, e quindi ha applicato il principio del comma 1 dell'art. 157 c.p. che fissa il termine minimo di sei anni quando il massimo edittale è inferiore a sei anni; non essendovi stati atti interruttivi tra la sentenza di primo grado (21/10/2014) e la citazione per appello (17/12/2020), sono trascorsi sei anni e il reato si è estinto. Decisione resa il 08/02/2022.
Norme richiamate
art. 385 codice penale
Individua il reato di evasione il cui massimo edittale è di tre anni di reclusione; tale parametro è usato come base per il calcolo del termine di prescrizione.
art. 99, comma 4, codice penale
Rileva la recidiva specifica reiterata infraquinquennale come circostanza aggravante con effetto speciale, che incide sul calcolo del termine di prescrizione attraverso l'aumento previsto dall'art. 157 c.p.
art. 157 codice penale
Stabilisce le regole di determinazione del termine di prescrizione: l'aumento (ad esempio di due terzi per la recidiva) va calcolato sul massimo edittale del reato-base; se il termine così determinato risulta inferiore a sei anni per i delitti, si applica il termine minimo di sei anni previsto dal primo comma.
art. 23-bis, d.l. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione della questione di prescrizione nel procedimento (deve essere considerata la tempestiva deduzione della prescrizione nel corso del procedimento).
Giurisprudenza: Sez. U., n. 20798 del 24/02/2011 (Indelicato); Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino); Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè); Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019 (Stocola)
Le pronunce di legittimità richiamate confermano il principio secondo cui l'aumento della prescrizione per recidiva reiterata va calcolato sul massimo edittale del reato-base e che, se ne deriva un termine inferiore alla soglia minima fissata dall'art. 157, comma 1, si applica la soglia minima (sei anni per i delitti).
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione partire sempre dal massimo edittale del reato-base; applicare poi eventuali aumenti (es. due terzi per la recidiva reiterata) e, se il risultato è inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 157, comma 1 (sei anni per i delitti), adeguare il termine alla soglia minima.
- Nel conteggio della prescrizione tra gradi di giudizio è fondamentale verificare la presenza di atti interruttivi successivi alla sentenza di primo grado: in assenza di atti interruttivi la prescrizione continua a decorrere e può estinguere il reato prima dell'esaurimento dei gradi di giudizio.
- La deduzione della prescrizione deve essere prospettata tempestivamente e la Corte deve rispondere in maniera motivata; l'omessa o inadeguata valutazione da parte del giudice d'appello può determinare l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- L'aumento per recidiva reiterata va calcolato sul massimo edittale del reato-base e non direttamente sulla soglia minima di sei anni; tuttavia, se l'aumento non raggiunge la soglia minima, quest'ultima opera come limite inferiore.
- Se il giudice di legittimità accerta la prescrizione intervenuta senza atti interruttivi rilevanti, la sentenza può essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto.
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