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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Irpeg - Avviso di accertamento avente ad oggetto Ires fondato sulla medesima questione giuridica già oggetto di giudicato tributario - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Commissione ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento relativo all'IRES perché la questione era già stata decisa con giudicato per le annualità pregresse nelle quali era stata accertata sia l'inerenza dei costi sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni; l'accertamento è stato quindi annullato/inidoneo a rimettere in discussione quanto già giudicato

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

avviso di accertamento IRES fondato sulla medesima questione giuridica già decisa con giudicato tributario su pregresse annualità; si trattava della deducibilità (inerenza) dei costi e della effettiva esecuzione dei servizi prestati da una società in favore dell'altra, con sostanziale identità del rapporto contrattuale tra le annualità

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 109

    articolo richiamato in relazione agli effetti del giudicato tributaro: una decisione definitiva su una questione fiscale impedisce che la stessa questione, con fatti sostanzialmente identici, venga riconsiderata per annualità diverse

  • d.P.R. 633/1972, art. 21

    richiamato in relazione alla documentazione delle operazioni (fatture) e alla prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, elementi rilevanti per accertare l'inerenza e la deducibilità/legittimità dei costi

Massime di principio

  • Un giudicato tributario che accerti l'inerenza e l'effettiva esecuzione di prestazioni barrando la deducibilità dei costi impedisce, in presenza di sostanziale identità del rapporto contrattuale e dei fatti, l'emissione di nuovi avvisi di accertamento basati sulla stessa questione giuridica per annualità successive
  • Il contribuente deve produrre e conservare documentazione che dimostri l'effettiva esecuzione delle prestazioni (convenzioni, fatture, evidenze operative) perché costituisce prova decisiva per la deducibilità; una volta che tale prova è stata riconosciuta con giudicato, l'Amministrazione ha limitate possibilità di rimettere in discussione la stessa questione
  • L'Amministrazione fiscale può legittimamente riaprire verifiche solo se emergono fatti nuovi o elementi di differenziazione sostanziale tra le annualità (es. diversa natura del rapporto, nuove disposizioni contrattuali, mancanza di prova per alcune prestazioni)
  • In caso di avviso su questioni già giudicate, il contribuente può efficacemente chiedere l'annullamento opponendo la preclusione del giudicato (art. 109 Tuir) e facendo valere l'identità della fattispecie e delle prove già acquisite
  • È utile per il contribuente ottenere sentenze chiare e ben motivate sul profilo fattuale e giuridico (inerenza, esecuzione del servizio) perché favoriscono la tutela contro accertamenti ripetuti su annualità analoghe

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