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Ordinanza

Ordinanza n. 5347/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento 1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III°, nella parte in cui non include parte ricorrente; 2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023; b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023; c) del decreto di approvazione della detta graduatoria; d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti; e) degli scorrimenti di graduatoria. per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202303719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria sostitutiva del trasferimento per posti disponibili ad anni successivi al primo, pubblicata il 30 gennaio 2023, nella parte in cui non include i ricorrenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di trasferimento al terzo anno di un corso di laurea, deducendo l'illegittimità della valutazione della loro posizione e, in particolare, il mancato riconoscimento di esami sostenuti in altri corsi di laurea e dei relativi CFU. Hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo e la rinnovazione della formazione della graduatoria secondo il bando e i criteri prefissati. Il Collegio ha rilevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo, poiché le censure non apparivano coincidenti e comuni a tutti i ricorrenti, essendo riferite alla valutazione di esami diversi, a distinti percorsi universitari e alla diversa quantità di CFU eventualmente riconoscibili. Inoltre, non sono stati forniti aggiornamenti sulla situazione universitaria dei ricorrenti, in particolare di due di essi, sicché occorre verificare la persistente attualità dell'interesse al ricorso, anche considerando il tempo trascorso e la possibile conclusione degli studi.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sollecitato il contraddittorio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., sulle due questioni rilevate d'ufficio: l'eventuale inammissibilità del ricorso collettivo per la non omogeneità delle posizioni e dei motivi e la permanenza dell'interesse a ricorrere, soprattutto con riguardo agli studenti il cui percorso universitario potrebbe essere già concluso. Alle parti è stato assegnato il termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tali questioni. La decisione sul ricorso è stata riservata all'esito del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    presentare memorie vertenti sull’unica questione della permanenza dell’interesse

    Prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve provocare il contraddittorio delle parti; nel caso concreto il termine è stato assegnato per discutere l'ammissibilità del ricorso collettivo e la permanenza dell'interesse, con decisione riservata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è proposto collettivamente da più studenti contro una graduatoria universitaria, la sua ammissibilità può essere posta in dubbio se le posizioni individuali dipendono dalla valutazione di esami diversi, da percorsi formativi differenti o da un diverso numero di CFU riconoscibili; in tal caso deve sussistere una comunanza sostanziale di motivi e di situazione.
  • Nel giudizio amministrativo, la persistenza dell'interesse a ricorrere deve essere verificata anche d'ufficio quando il tempo trascorso può avere reso non più utile la decisione, ad esempio perché lo studente potrebbe avere già concluso il percorso universitario cui si riferiva la domanda di trasferimento.
  • Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve instaurare il contraddittorio su tale questione e assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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