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Sentenza

Sentenza n. 2550/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento della Prefettura di Milano prot n -OMISSIS- del 18/10/2025;

Giustizia amministrativa202601513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione del procedimento relativo all’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione aveva archiviato il procedimento per la mancata trasmissione, nei termini di legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente, richiamando gli artt. 22, comma 5-ter, e 6 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Ha rappresentato che il contratto era stato sottoscritto, ma non tempestivamente trasmesso per un errore connesso all’affidamento della pratica a un soggetto terzo, un CAF. Tali circostanze, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere valutate ai fini dell’eventuale giustificazione del superamento del termine.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio e sufficientemente trattate le questioni. Ha accolto la censura relativa alla violazione della partecipazione procedimentale, ritenendola fondata e assorbente. L’archiviazione non era stata preceduta, senza giustificazione, dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il preavviso avrebbe consentito al ricorrente di instaurare il contraddittorio e di sottoporre all’amministrazione le circostanze relative all’avvenuta sottoscrizione del contratto e all’errore del CAF. Tali circostanze erano rilevanti perché l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce rilievo, per giustificare il superamento del termine, alle cause di forza maggiore e alle cause comunque non imputabili al lavoratore; la loro verifica richiede il contraddittorio procedimentale. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare quando il contraddittorio è integro e le questioni sono sufficientemente trattate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria prima dell’archiviazione dell’istanza quando consente all’interessato di instaurare il contraddittorio su circostanze potenzialmente rilevanti per la decisione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Ai fini della giustificazione del superamento del termine per la trasmissione del contratto di soggiorno rilevano sia le cause di forza maggiore sia le cause comunque non imputabili al lavoratore; le relative circostanze devono essere verificate nel contraddittorio procedimentale.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento normativo dell’obbligo di trasmissione del contratto firmato digitalmente nei termini di legge.

Massime di principio

  • Prima di archiviare un procedimento relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancata trasmissione tempestiva del contratto di soggiorno, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, salvo specifica giustificazione dell’omissione.
  • Quando la disciplina consente di giustificare il superamento del termine per cause di forza maggiore o per cause comunque non imputabili al lavoratore, l’amministrazione deve esaminare concretamente le circostanze dedotte dall’interessato e non può prescindere dal contraddittorio procedimentale assicurato dal preavviso di rigetto.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità dell’archiviazione quando l’apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sulla valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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