Ordinanza n. 290/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Sig. Questore della Provincia di Grosseto datato 29/01/2026 e trasmesso via PEC al difensore in data 03/02/2026, con cui è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo UE del 22/07/2024, proposta dal sig. -OMISSIS-, senza riconoscimento di altro titolo di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Grosseto di rigetto della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza riconoscimento di altro titolo di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Grosseto del 29 gennaio 2026, comunicato il 3 febbraio 2026, con cui è stata respinta la domanda presentata il 22 luglio 2024 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'Amministrazione ha ritenuto insussistenti ab origine i requisiti per il rilascio, rilevando che l'interessato era stato in passato titolare soltanto di un "allegato minori" collegato al permesso di soggiorno del padre, successivamente revocato nel 2015, e che tale allegato non costituiva un titolo di soggiorno autonomo. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. In ordine al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo presupponga la disponibilità di un titolo di soggiorno individuale, valido e utile, mentre l'allegato minori collegato al titolo del genitore è stato considerato privo di autonoma efficacia quale permesso di soggiorno. Non risultava inoltre che, alla data dell'istanza, il ricorrente fosse munito di un diverso e autonomo titolo idoneo a fondare la richiesta. Quanto al periculum in mora, il TAR ha accordato prevalenza all'interesse pubblico all'ordinata gestione dei flussi migratori e al rispetto delle regole sull'ingresso e soggiorno, ritenendo non ammissibile che la tutela cautelare consolidasse una situazione priva del presupposto legale del soggiorno regolare. La valutazione è espressamente impregiudicata rispetto al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza dei relativi presupposti, in particolare per l'insufficiente fumus boni iuris e per la prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede, secondo la sommaria valutazione del giudice, la disponibilità di un titolo di soggiorno individuale, valido e giuridicamente idoneo; un allegato minori collegato al permesso del genitore non è sufficiente se privo di autonoma efficacia quale titolo di soggiorno.
- Nel bilanciamento cautelare in materia di soggiorno degli stranieri, l'interesse pubblico all'ordinata gestione dei flussi migratori e al rispetto delle regole sull'ingresso e la permanenza sul territorio può prevalere sull'interesse individuale quando la pretesa cautelare si fondi su una situazione apparentemente priva del presupposto legale del soggiorno regolare.
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