Regolamento (UE) 2019/324
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/324 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe e silicato di sodio e alluminio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per correggere i periodi di approvazione di cinque sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. A seguito del venir meno delle ragioni che avevano giustificato precedenti proroghe, la Commissione fa cessare tali approvazioni alle date che sarebbero state applicabili in assenza di proroga. Il testo è di natura essenzialmente tecnica e aggiorna l'allegato del regolamento base con effetto diretto negli Stati membri.
Modifica dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie già elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive bifenthrin, carbossina, FEN 560 (detto anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER) e silicato di sodio e alluminio, nell'ambito della disciplina UE sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Incide sugli Stati membri in quanto modifica direttamente le date di scadenza dell'approvazione di tali sostanze nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non introduce un nuovo regime sostanziale di autorizzazione, ma riallinea le date di scadenza alle scadenze originarie, dopo la soppressione dell'effetto delle proroghe precedenti.
Modifica dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive fitosanitarie
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate o considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione constata che le proroghe precedentemente accordate per alcune sostanze non risultano più giustificate, alla luce dello stato delle procedure di rinnovo e delle dichiarazioni dei richiedenti.
Contesto normativo e ragioni dell'intervento
Il provvedimento si fonda sull'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Nei considerando si ricorda che le sostanze attive interessate figurano nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nelle parti A e B, e che alcune di esse avevano già beneficiato di proroghe del periodo di approvazione tramite i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/184.
La Commissione precisa inoltre che le domande di rinnovo erano state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo. Tuttavia:
- per il residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER) e per il silicato di sodio e alluminio non sono stati presentati fascicoli supplementari a sostegno del rinnovo, come richiesto dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 844/2012;
- per bifenthrin, carbossina e FEN 560 i richiedenti hanno confermato di non sostenere più il rinnovo dell'approvazione.
Contenuto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto dettagliato nell'allegato del nuovo regolamento. La modifica riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze indicate, che vengono riportate alle scadenze originarie, come se le proroghe non fossero state accordate.
In particolare, l'allegato modifica:
- la parte A, riga 239: residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), scadenza fissata al 31 agosto 2019;
- la parte A, riga 253: silicato di sodio e alluminio, scadenza fissata al 31 agosto 2019;
- la parte A, riga 308: FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere), scadenza fissata al 31 ottobre 2020;
- la parte A, riga 337: carbossina, scadenza fissata al 31 maggio 2021;
- la parte B, riga 23: bifenthrin, scadenza fissata al 31 luglio 2019.
Effetti pratici per gli operatori
Per i professionisti del settore agrochimico e fitosanitario, l'effetto principale è la rideterminazione delle date di approvazione delle sostanze attive interessate. Ciò può incidere sulla possibilità di continuare a utilizzare tali sostanze nei prodotti fitosanitari e sulla programmazione delle attività regolatorie, autorizzative e commerciali connesse.
Il regolamento non disciplina sanzioni, procedure nazionali o ulteriori condizioni tecniche: si limita a modificare un allegato dell'atto quadro, con effetto diretto negli Stati membri.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all'allegato del regolamento, incidendo sulle scadenze di approvazione di alcune sostanze attive elencate nelle parti A e B.
Riallineamento delle date di scadenza
L'allegato sostituisce le date di scadenza dell'approvazione per residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), silicato di sodio e alluminio, FEN 560, carbossina e bifenthrin, riportandole alle date originarie: 31 agosto 2019 per PDER e silicato di sodio e alluminio; 31 ottobre 2020 per FEN 560; 31 maggio 2021 per carbossina; 31 luglio 2019 per bifenthrin.
Motivazione della modifica
Nei considerando si afferma che le domande di rinnovo erano state presentate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma per PDER e silicato di sodio e alluminio non erano stati presentati fascicoli supplementari ex articolo 6 di tale regolamento. Per bifenthrin, carbossina e FEN 560 i richiedenti hanno confermato di non sostenere più il rinnovo. Per questo motivo le proroghe concesse dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/195, (UE) 2018/1266 e (UE) 2018/184 non sono più giustificate.
Base giuridica e natura dell'atto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ha carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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