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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 504 del 28 novembre 2024; - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 401 del 4 settembre 2025; e per la dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera b), del codice del processo amministrativo, del verbale n. 8 dell’11 settembre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Vomano Fino ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra “Toto”, con caposquadra Ugo Rastelli; ovvero, in subordine e previa conversione del rito, per l’annullamento - del verbale n. 8 dell’11 settembre 2025, con cui il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Vomano Fino ha assegnato, per la stagione venatoria 2025/2026, il distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, alla squadra “Toto”, con caposquadra Ugo Rastelli; - di tutti gli atti connessi e conseguenziali assunti dall’Ambito Territoriale di Caccia Vomano Fino in merito all’assegnazione del predetto distretto.

Giustizia amministrativa202500403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: verbale di assegnazione del distretto di caccia al cinghiale A9, per la stagione venatoria 2025/2026, alla squadra "Toto"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ambito territoriale di caccia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza delle sentenze del TAR Abruzzo n. 504 del 28 novembre 2024 e n. 401 del 4 settembre 2025, deducendo che il verbale n. 8 dell'11 settembre 2025 dell'ATC Vomano - Fino, con cui il distretto A9 era stato assegnato alla squadra "Toto", avrebbe violato o eluso il giudicato, che a suo avviso avrebbe imposto l'assegnazione del distretto alla squadra "Lotaresco 2006". In subordine ha chiesto l'annullamento del verbale per violazione della disciplina regionale, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento di potere, contestando il calcolo del numero dei cacciatori che avevano praticato la caccia al cinghiale nel distretto nel precedente triennio. L'ATC ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione e interesse e la mancata impugnazione di tutti i capi della motivazione plurima; successivamente ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stagione venatoria era terminata il 31 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha riqualificato la domanda proposta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a. come domanda diretta alla declaratoria di inefficacia ai sensi della lettera c), poiché non risultava attestato il passaggio in giudicato delle sentenze richiamate. Nel merito ha respinto la domanda di ottemperanza: le sentenze precedenti avevano riconosciuto alla squadra del ricorrente la priorità, per la stagione 2023/2024, quale squadra già censita, imponendo all'ATC di considerare tale qualità anche per le successive assegnazioni, ma non avevano imposto l'assegnazione del distretto A9 alla medesima squadra per la stagione 2025/2026. L'ATC aveva quindi correttamente applicato l'effetto conformativo riconoscendo alla squadra del ricorrente la qualità di squadra già censita da oltre tre anni, ma aveva poi potuto applicare gli ulteriori criteri di priorità previsti dall'art. 10, comma 11, lettera a), del regolamento regionale n. 1 del 2017, incluso il maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC aventi i requisiti territoriali e di attività venatoria; tale criterio era estraneo al giudicato. Il TAR non ha convertito il rito per esaminare la domanda subordinata di annullamento, dichiarandola improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: terminata la stagione venatoria, l'annullamento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta e il ricorrente non aveva allegato un interesse risarcitorio per equivalente. L'interesse prospettato in vista delle future assegnazioni non era sufficiente, poiché il numero dei cacciatori che hanno praticato la caccia nel triennio riguarda posizioni individuali variabili e non lo status stabile della squadra. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettere b) e c), c.p.a.

    La domanda ex lettera b), in assenza dell'attestazione del passaggio in giudicato, è stata riqualificata come domanda diretta alla declaratoria di inefficacia del provvedimento asseritamente violativo o elusivo del giudicato, ai sensi della lettera c).

  • art. 10, comma 11, lettera a), regolamento regionale Abruzzo n. 1 del 2017

    I criteri di priorità per l'assegnazione dei distretti comprendono, tra gli altri, la qualità di squadra già censita e il maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti nei Comuni interessati o limitrofi, che abbiano praticato la caccia al cinghiale nella zona negli ultimi tre anni; il secondo criterio non era coperto dal giudicato precedente.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse a fini risarcitori.

    La sopravvenuta inutilità dell'annullamento comporta l'accertamento dell'illegittimità solo quando il ricorrente alleghi un interesse alla decisione ai fini di una domanda risarcitoria; l'interesse generico a future assegnazioni non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'effetto conformativo di una sentenza di annullamento vincola l'amministrazione nei limiti del dictum giudiziale: il riconoscimento della priorità di una squadra quale soggetto già censito non equivale, salvo esplicita statuizione, all'obbligo di assegnarle il bene o il distretto anche per le annualità successive.
  • Nelle successive riedizioni del potere, l'amministrazione deve rispettare il criterio di priorità accertato dal giudicato, ma può applicare gli ulteriori criteri selettivi non esaminati dalla precedente decisione e non incompatibili con essa.
  • L'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l'annullamento non sia più utile e che sussista un interesse concreto alla decisione a fini risarcitori; il solo interesse a influire su future procedure non è sufficiente quando il requisito contestato dipende da dati individuali variabili nel tempo.
  • Quando l'efficacia dell'atto è limitata a una stagione o periodo ormai concluso, l'azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non residua una concreta utilità, anche risarcitoria, conseguibile dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàAgricoltura e pesca
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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