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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27718/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la confisca disposta in primo grado: (1) mancata indicazione del bene da apprendere e assenza di un provvedimento di sequestro preventivo tale da consentire la confisca, con richiamo agli artt. 240 c.p., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 322-ter c.p.; (2) la confisca sarebbe in realtà dovuta alla società Ambra S.r.l. (in liquidazione) perché il presunto vantaggio economico era stato conseguito dalla società e non personalmente da Dal Maso, per cui mancava il nesso di pertinenzialità fra i beni confiscati e il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti in Cassazione non fossero stati proposti in sede di appello (gravame) e pertanto non proponibili in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la confisca può essere disposta anche senza un precedente provvedimento di sequestro e senza indicazione puntuale dei singoli beni, riservando al destinatario la possibilità di impugnare i criteri di selezione dei cespiti davanti al giudice dell'esecuzione. La Corte ha confermato che la confisca diretta richiede la prova della derivazione del bene dal reato, ma ha ritenuto che le censure sollevate non fossero state oggetto di appello e quindi non potevano essere riesaminate in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ma non è stata irrogata sanzione pecuniaria per la rilevanza delle questioni sollevate.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Norma penale richiamata in relazione al reato contestato; nella sentenza di appello il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità e ai requisiti della confisca; la Corte ha rilevato che le doglianze sulla mancata indicazione dei beni non erano state proposte in appello e che, secondo giurisprudenza consolidata, la confisca può essere disposta anche senza un precedente provvedimento di sequestro e senza l'indicazione puntuale dei singoli cespiti.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione formale della confisca; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo la questione non proposta in appello.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Citato dal ricorrente tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta; la Corte ha ritenuto le relative doglianze inammissibili per non essere state oggetto di gravame.

  • artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese senza applicare la sanzione pecuniaria per l'attinenza delle questioni sollevate alle tematiche oggetto di pronunce delle Sezioni Unite.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e altre sezioni, richiamate)

    La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui: (a) la confisca diretta del prezzo o profitto del reato richiede prova della derivazione della res dall'attività criminosa; (b) la confisca può essere disposta anche in assenza di sequestro preventivo e senza previa individuazione analitica dei beni, rimettendo all'esecuzione la verifica e la possibilità di impugnazione dei criteri di selezione dei cespiti.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state dedotte nel motivo di appello: occorre proporre le doglianze in grado di merito o si rischia l'inammissibilità per incompatibilità di materia.
  • La confisca diretta può essere disposta anche senza un precedente sequestro preventivo e senza l'indicazione puntuale dei singoli beni; il soggetto destinatario può impugnare in esecuzione i criteri di selezione dei cespiti adottati dal PM.
  • La confisca diretta richiede comunque la prova della derivazione del bene o del valore dal reato; quando il bene è frutto di reinvestimento, bisogna poter tracciare i passaggi che ricondurranno il bene all'origine criminosa.
  • Se il presunto vantaggio è stato conseguito da una società, va valutata la disponibilità effettiva del bene o del profitto da parte della persona fisica: la confisca può colpire il patrimonio personale solo se emerge disponibilità diretta o equivalente.
  • Anche quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, le questioni relative alla confisca possono essere decise: tuttavia le censure sulla correttezza della confisca devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito per poter essere riesaminate in Cassazione.
  • In caso di dubbi sull'individuazione dei beni confiscati è consigliabile agire tempestivamente con i rimedi in sede di esecuzione piuttosto che attendere la fase di legittimità.

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