Cassazione Civile, Ordinanza n. 14731/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un terreno ritenuto dal Comune edificabile e quindi imponibile sulla base del valore venale. La contribuente aveva già proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'accertamento; quel ricorso era stato rigettato dalla Cassazione con sentenza n. 25248/2019. Con il successivo ricorso per revocazione la parte ha dedotto: 1) errore di fatto e falsa applicazione della disciplina ICI, sostenendo che la Corte non avrebbe riconosciuto l'assoluta inedificabilità delle aree tassate perché edificabili solo in lotti inferiori a 3000 mq e quindi non realmente sfruttabili; 2) altro errore di fatto e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, assumendo che la Corte avrebbe travisato la doglianza sulla determinazione del valore, poiché il Comune non avrebbe considerato la quasi totale assenza di compravendite e l'obbligo di limitazione edificatoria imposto dalla disciplina urbanistica regionale; 3) errore materiale nella statuizione sulle spese di lite, oltre a un'istanza subordinata di correzione, perché il Comune aveva partecipato solo alla discussione orale e, secondo la ricorrente, vi sarebbe stata anche una duplicazione della condanna alle spese rispetto ad altro giudizio analogo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata della realtà processuale, non una valutazione o interpretazione degli atti e delle eccezioni di causa. Entrambi i motivi di revocazione erano inammissibili perché investivano proprio il tema controverso deciso nel precedente giudizio di legittimità: la potenzialità edificatoria del terreno e i criteri di valutazione del valore venale ai fini ICI. Anche la doglianza sulle spese è stata respinta: non vi era errore materiale, poiché la condanna alle spese era conforme al principio secondo cui la tardiva costituzione del controricorrente non esclude la rifusione delle spese se esso abbia partecipato alla discussione orale. È stata inoltre respinta l'istanza di correzione per asserita duplicazione delle spese, perché le spese liquidate si riferivano al giudizio oggetto della revocazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di revocazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di revocazione è configurabile solo per una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente rilevabile e decisiva, non per errori di valutazione o di interpretazione degli atti.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione può essere proposta nei limiti dei motivi di cui all'art. 395 c.p.c., tra cui l'errore di fatto.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato come norma di interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI: l'area è imponibile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Richiamato insieme alla disciplina sull'ICI nella deduzione di parte, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione autonoma decisiva nel provvedimento di revocazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale, ma non decisivo nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale in tema di capacità contributiva, ma non incidente sull'esito del giudizio di revocazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di determinazione del valore venale dei terreni edificabili, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attiene a una valutazione/interpretazione non a un errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una percezione materiale errata di un fatto processuale decisivo, risultante in modo immediato dagli atti, e non quando la censura riguardi l'interpretazione, la valutazione o la qualificazione giuridica del materiale processuale.
- Non può essere dedotto come errore revocatorio ciò che in realtà contesta la soluzione di questioni già oggetto del precedente giudizio di legittimità, anche se la parte le prospetta come travisamento del contenuto degli atti o delle eccezioni.
- In materia di ICI, la contestazione della edificabilità, del valore venale o della pertinenzialità del bene, se già oggetto di contraddittorio nel giudizio definito, non può essere riproposta tramite revocazione come se integrasse un mero errore percettivo della Corte.
- La tardiva costituzione del controricorrente non esclude la condanna alle spese se la parte abbia comunque svolto attività difensiva utile, ad esempio partecipando alla discussione orale.
- L'istanza di correzione di errore materiale non può essere utilizzata per rimettere in discussione la regolazione delle spese quando la statuizione discende da una valutazione giuridica del processo e non da una mera svista grafica o materiale.
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