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Sentenza

Sentenza n. 10580/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1) delle graduatorie definitive di merito concernenti il secondo avviso pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, in data 08/08/2025, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta tra gli ammessi ai percorsi INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE; 2) nonché ove occorra di ogni altro atto presupposto, ossia: delle graduatorie di merito definitive concernenti il primo avviso e pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, in data 29/07/2025, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta essere tra gli ammessi ai percorsi INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE. 3) delle graduatorie provvisorie concernenti il primo avviso pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, in data 24/07/2025, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta tra gli ammessi ai percorsi INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE; 4) delle graduatorie provvisorie concernenti il secondo avviso pubblicate sul sito istituzionale dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, in data 04/08/2025, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui l'odierna ricorrente non risulta tra gli ammessi ai percorsi INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE; 5) di ogni altro avviso nella parte in cui l'odierna ricorrente non compare tra gli ammessi ai percorsi INDIRE. 6) del calendario pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, se inteso in senso escludente; 7) nonché del primo avviso ai sensi dell'art. 7 di cui al prot. n. 1172 del 03/07/2025, nonché numero registro decreto Rettorale n. 2282 del 03/07/2025, a firma dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, ed avente ad oggetto l'ammissione ai Corsi INDIRE di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025, nonché di ogni eventuale allegato, se inteso in senso escludente; 8) nonché del secondo avviso ai sensi dell'art. 7 di cui al prot. n. 1286 del 15/07/2025, numero registro decreto Rettorale n. 2327, a firma dell'Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, ed avente ad oggetto l'ammissione ai Corsi di cui all'art. 7 del DL 31.5.2024 n. 71 e del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 Anno Accademico 2024/2025, nonché di ogni eventuale allegato, se inteso in senso escludente; 9) nonché di ogni altro atto o avviso riguardante la procedura per la partecipazione ai percorsi INDIRE ivi compreso il bando di concorso ed ove occorra il regolamento di ateneo, se intesi in senso escludente; 10) nonché di ogni scorrimento delle graduatorie per la classe di concorso primaria sostegno ai fini dell'ammissione ai predetti corsi INDIRI ivi compresa ogni riapertura delle iscrizioni da parte dell'ateneo al fine di colmare i posti rimasti disponibili a seguito dell'esclusione della ricorrente. 11) nonché ove occorra in via subordinata di tutti gli atti presupposti, ossia: della nota n. 26269 del 20/06/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il quale venivano prorogati i termini per l'espressione della rinuncia al riconoscimento del titolo estero; 12) dell'avviso n. 21907 del 04/06/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, ove inteso in senso escludente per l'odierna ricorrente; 13) del decreto interministeriale n. 77 del 24/04/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell'Istruzionee del Merito, avente ad oggetto “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 14) delle FAQ, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, pubblicate sul sito istituzionale; 15) ove occorra, del decreto ministeriale n. 75 del 24/04/2025, ivi compresi i relativi allegati A e B, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'attivazione dei percorsi di sostegno INDIRE; 16) dell'avviso n. 20366 del 22/05/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'attivazione dei percorsi INDIRE; 17) dell'avviso n. 20365 del 22/05/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'attivazione dei percorsi di specializzazione INDIRE; 18) del decreto prot. n. 31209 del 25/06/2025, a firma dell'Istituto INDIRE, tramite cui venivano banditi i percorsi ed indicate le modalità di iscrizione; 19) dell'avviso a firma dell'Istituto INDIRE, tramite cui venivano prorogati i termini ai fini dell'iscrizione ai corsi; 20) nonché, ove occorra, degli avvisi, ivi comprese le relative proroghe, mediante cui è stata predisposta l'attivazione accademica dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati; nonché ove occorra di ogni altro bando, regolamento, avviso, parere, anche dal protocollo non conosciuto, ove è inteso in senso escludente per la parte istante;

Giustizia amministrativa202509631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione ai percorsi INDIRE di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria, risultante dalle graduatorie dell'Università Link Campus

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie e gli atti della procedura di ammissione ai percorsi INDIRE per la classe di concorso sostegno primaria ADEE, deducendo, con unico motivo, la violazione della normativa di settore, del principio di ragionevolezza e l'assenza o insufficienza di motivazione. Ha sostenuto di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 77/2025: conseguimento presso un'università estera di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, presentazione di una domanda di riconoscimento del titolo estero per la quale, alla data del 1° giugno 2024, erano decorsi i termini di conclusione del procedimento, e rinuncia alla domanda di riconoscimento. In giudizio ha prodotto il titolo estero, la domanda di riconoscimento presentata il 13 dicembre 2022 e la rinuncia all'istanza, acquisita dal Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la mancata ammissione della ricorrente ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria. Il Collegio ha confermato, all'esito del giudizio di merito, le valutazioni già espresse in sede cautelare, rilevando che l'ordinanza cautelare non era stata appellata. È stata ritenuta pacifica, anche alla luce del riconoscimento del Ministero, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.I. n. 77/2025: titolo estero di formazione sul sostegno, domanda di riconoscimento presentata tempestivamente e non definita entro il termine rilevante, nonché rinuncia alla domanda di riconoscimento. La mancata ammissione è stata ricondotta a un iniziale travisamento dei fatti nei rapporti tra l'ateneo e l'amministrazione scolastica. L'Università è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, non essendo a essi imputabile l'esclusione.

Norme richiamate

  • art. 4 D.I. n. 77/2025

    superamento presso un’università estera di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità; presentazione di apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento; rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso estero

    La disposizione individua i requisiti di ammissione ai percorsi INDIRE; quando tali requisiti risultano documentati, l'esclusione dalla procedura è illegittima.

  • art. 7 D.L. 31 maggio 2024, n. 71

    Costituisce la base normativa dei percorsi di specializzazione sul sostegno attivati dall'INDIRE.

  • legge 29 luglio 2024, n. 106

    È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 71/2024.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione ai percorsi INDIRE di specializzazione sul sostegno, il candidato in possesso di un titolo estero deve dimostrare il conseguimento del percorso formativo estero, la presentazione di una domanda di riconoscimento per la quale alla data del 1° giugno 2024 siano decorsi i termini di conclusione del procedimento e la rinuncia a tale domanda di riconoscimento.
  • La mancata ammissione a una procedura selettiva è illegittima quando dipende da un travisamento dei fatti relativo alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, se questi risultano documentalmente provati e riconosciuti anche dall'amministrazione.
  • L'ammissione con riserva disposta in sede cautelare non impedisce la definizione favorevole del giudizio di merito quando l'interessato abbia poi conseguito il titolo previsto dal percorso e siano accertati i requisiti sostanziali di ammissione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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