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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 2328 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso originario riguardava un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa (IRES), IRAP e IVA relativo al 2009, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza che ricostruiva movimentazioni bancarie non giustificate e l'ipotesi di utilizzo di "prestanomi" in un sistema di società fittizie. L'Ufficio, dopo istanza di adesione del contribuente, ha abbandonato il metodo analitico e applicato il metodo induttivo attribuendo una percentuale di reddittività del 30% sui ricavi non documentati, determinata su un campione di 31 operatori del medesimo settore e area geografica. In primo grado la CTP di Bergamo ha accolto il ricorso del contribuente censurando il passaggio metodologico dell'Ufficio; l'Agenzia ha proposto appello.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento e legittimo il passaggio dal metodo analitico a quello induttivo ove le scritture risultino progressivamente inattendibili. Ha confermato la percentuale di reddittività del 30% applicata ai ricavi non documentati, formulata sulla base del campione di 31 soggetti e della zona geografica, e ha ritenuto che il contribuente non avesse comprovato integralmente le movimentazioni bancarie contestate. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    Applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 per imputare a ricavi/introiti le movimentazioni bancarie non giustificate; i prelevamenti e i versamenti possono essere considerati presunzioni di reddito in mancanza di giustificativi

  • Cassazione

    Principio giurisprudenziale secondo cui la scelta del metodo di accertamento (analitico o induttivo) è facoltativa e il passaggio all'induttivo è consentito quando la attendibilità delle scritture contabili diminuisce

  • Cassazione

    Conferma che l'Ufficio può utilizzare il metodo induttivo in presenza di scritture inattendibili e che non sussiste un obbligo legislativo di privilegiare sempre l'accertamento analitico

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può passare dal metodo analitico a quello induttivo se emergono elementi che diminuiscono l'attendibilità delle scritture contabili; tale scelta è discrezionale purché adeguatamente motivata.
  • Le movimentazioni bancarie non giustificate possono costituire presunzioni di reddito ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973; il contribuente ha l'onere di fornire documentazione probatoria efficace per disconoscere tali presunzioni.
  • Una percentuale di reddittività applicata su ricavi non documentati è legittima se fondata su un campione rappresentativo e su elementi oggettivi (stesso settore merceologico e area geografica) e se la metodologia è documentata.
  • La mera presentazione di documenti non è sufficiente: i giustificativi devono essere completi e riconducibili alle movimentazioni contestate per sfavorire la presunzione di reddito.
  • In giudizio tributario, la giurisprudenza di legittimità ammette la discrezionalità dell'Ufficio nella scelta del metodo d'accertamento, ma richiede motivazione chiara e riferimenti oggettivi a elementi che giustificano l'induttivo.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve conservare e rendere esibibili documentazione bancaria, contratti, fatture e riconciliazioni contabili che colleghino ogni versamento/prelievo all'attività dichiarata.

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