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Sentenza

Sentenza n. 745/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza n. 509/2023 del Tribunale di Crotone.

Giustizia amministrativa202500455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 509/2023 del Tribunale di Crotone, relativa all’attribuzione della carta docente per specifici anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 509/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente e ad accreditare le somme spettanti per gli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso dell’udienza camerale è stato dedotto che la pronuncia era stata integralmente eseguita dall’amministrazione a decorrere dall’8 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’amministrazione aveva dato compiuta esecuzione alla sentenza posta a fondamento del giudizio. Nonostante l’estinzione sostanziale della controversia per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il Collegio ha posto le spese a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quantificandole in complessivi euro 828,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa azionata; nel caso concreto, tale situazione è derivata dall’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione della decisione passata in giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta interamente soddisfatta.
  • Quando la cessazione della materia del contendere sopravviene per effetto dell’adempimento dell’amministrazione, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che, prima dell’adempimento, non aveva dato esecuzione alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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