Sentenza del 21/03/2023 n. 8146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nel giudizio d'appello, aveva deciso nel merito tutte le pretese relative agli avvisi di accertamento per gli anni 1999-2004. L'Agenzia censurava in particolare che per gli anni 2003 e 2004 la società aveva precedentemente presentato una regolare domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 39 (con versamenti), e che l'Amministrazione stessa aveva richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; pertanto il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per quelle annualità e non decidere nel merito. In seguito la società aveva anche presentato una domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018 per le annualità complessive, ma ciò non avrebbe potuto rimuovere l'effetto estintivo già prodotto dalla precedente definizione per il 2003 e 2004.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo di ricorso (violazione di norme sul condono/definizione agevolata e sulla cessazione della materia del contendere) e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti gli anni di imposta per i quali erano stati emessi gli avvisi di accertamento. Ha precisato che la domanda di definizione ai sensi del D.L. n. 98/2011 ha prodotto l'estinzione per il 2003 e 2004 e che per le altre annualità vale la domanda ai sensi del D.L. n. 119/2018. L'accoglimento di questo motivo ha assorbito gli altri motivi; le spese sono a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39
La presentazione di una regolare domanda di definizione della lite e l'effettuazione dei versamenti produce l'estinzione della materia del contendere con riferimento alle pretese oggetto della domanda; tale effetto è decisivo anche se successivamente il contribuente tenta di ricomprendere le stesse annualità in una diversa definizione.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
Prevede la possibilità di definizione agevolata di liti tributarie per determinate annualità; tuttavia non può operare per rapporti già assoggettati e regolarmente definiti mediante precedente condono/definizione (esclusione dei rapporti già beneficiari di un precedente condono).
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46
Disciplina le conseguenze processuali della sopravvenuta causa di estinzione della lite (es. cessazione della materia del contendere) e impone al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio quando ricorra la causa estintiva.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio per la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere da parte del giudice d'appello.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata regolare e il relativo pagamento determinano l'estinzione della lite per le pretese oggetto della domanda: il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non può decidere nel merito su quelle pretese.
- Se l'Amministrazione finanziaria stessa, dopo verifica, richiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tale richiesta è decisiva e il giudice è tenuto a dichiarare l'estinzione per le annualità interessate.
- Un successivo tentativo di ricomprendere le stesse annualità in un diverso procedimento di definizione non supera l'effetto estintivo già acquisito da una precedente definizione regolare.
- La mancata dichiarazione di estinzione da parte del giudice d'appello può essere censurata in cassazione per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 4) e per inosservanza delle norme che regolano la cessazione della materia del contendere (D.Lgs. 546/1992, art. 46).
- In pratiche simili è fondamentale documentare tempestivamente la regolarità della domanda di definizione (ricevute di pagamento, comunicazioni di regolarità) e chiedere espressamente al giudice la pronuncia di cessazione della materia del contendere per evitare decisioni nel merito.
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