Sentenza n. 2188/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’autorizzazione al mantenimento o all’adeguamento degli accessi pertinenziali dell’impianto lungo la S.S. 114 al km 154+140 lato destro; b) della nota in data 8 ottobre 2025 e dei pareri contrari del Supporto Tecnico, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione al mantenimento o all'adeguamento degli accessi pertinenziali a un impianto di distribuzione carburanti sulla S.S. 114
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ANAS del 9 dicembre 2025, nonché la nota dell’8 ottobre 2025 e i pareri tecnici contrari, relativo alla regolarizzazione degli accessi a un impianto di distribuzione carburanti originariamente ubicato lungo una strada comunale e successivamente ricompreso nella S.S. 114, classificata come strada extraurbana principale di tipo B. Ha dedotto, in sintesi, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che ANAS avesse fondato il diniego esclusivamente sul Quaderno Tecnico ANAS senza dimostrare un concreto pericolo per la sicurezza e la fluidità della circolazione; violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 495/1992, per l’assenza di decreti ministeriali recanti parametri tecnici cogenti; erronea applicazione agli impianti esistenti degli standard previsti per i nuovi impianti; erronea valutazione delle lunghezze dell’aiuola spartitraffico e delle corsie di accelerazione e decelerazione, assumendo una velocità di progetto di 110 km/h invece del limite vigente di 80 km/h; mancata considerazione delle deroghe previste dal Quaderno Tecnico per gli impianti esistenti e della possibilità di applicare l’art. 13, comma 2, del Codice della strada; omessa valutazione della possibilità di subordinare l’autorizzazione alla realizzazione di banchine o di altre opere ai sensi dell’art. 22, comma 9, del d.lgs. 285/1992. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il proprio impianto fosse preesistente e munito di titoli amministrativi rinnovati fino al 2008, e che la richiesta di canoni da parte di ANAS ne confermasse l’esistenza. ANAS ha eccepito che l’ultimo titolo era scaduto il 2 febbraio 2024, che l’istanza del 2025 riguardava quindi un impianto non più autorizzato e che, anche per effetto della nuova classificazione della strada, dovevano applicarsi gli standard relativi ai nuovi impianti. Ha inoltre dedotto la completezza dell’istruttoria, la legittimità del Quaderno Tecnico quale parametro di discrezionalità tecnica e la rilevante difformità del progetto dagli standard minimi, con aiuola di 80 metri anziché 200, corsia di decelerazione di 80,35 metri anziché 177, corsia di accelerazione di 95,35 metri anziché 434 e assenza delle banchine minime di 1,75 metri.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che l’ultimo titolo autorizzatorio, il decreto del 12 maggio 2008, fosse scaduto il 2 febbraio 2024 e facesse riferimento a un impianto posto lungo una strada comunale. Poiché la nuova istanza era stata presentata dopo la scadenza del titolo e riguardava un impianto ormai collocato lungo una strada statale, essa doveva essere qualificata come nuova istanza per un impianto non più autorizzato, non come semplice regolarizzazione di accessi esistenti autorizzati. Ne conseguiva la legittima applicazione della disciplina relativa ai nuovi impianti e dei rinnovati standard di sicurezza ANAS. Il Collegio ha escluso che l’assenza di specifici decreti ministeriali impedisse ad ANAS di adottare prescrizioni tecniche di dettaglio: tale potere deriva dalla competenza attribuitale dal d.lgs. 143/1994 in materia di tutela delle strade statali, traffico e sicurezza, e il Quaderno Tecnico, pur non avendo forza di legge, costituisce parametro dell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’ente. Quanto all’art. 13, comma 2, del Codice della strada, non risultavano particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche tali da impedire il rispetto degli standard. Neppure ricorrevano le condizioni per un’autorizzazione condizionata ai sensi dell’art. 22, comma 9, del d.lgs. 285/1992. Il TAR ha comunque precisato che, per le nuove aree di servizio o nuove opere, le norme tecniche ANAS sono cogenti, mentre per l’adeguamento di aree e impianti effettivamente esistenti possono costituire soltanto il riferimento per la valutazione del progetto, consentendo scostamenti solo se giustificati da vincoli ineliminabili e da specifiche analisi di sicurezza idonee a dimostrare il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza; la valutazione finale resta rimessa alla discrezionalità tecnica di ANAS. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992
gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo
La disciplina della regolarizzazione degli accessi esistenti presuppone che essi siano ancora assistiti da un’autorizzazione efficace; in caso di scadenza del titolo, la nuova istanza riguarda un impianto non più autorizzato.
art. 22, comma 9, d.lgs. 285/1992
nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione
L’autorizzazione condizionata è ammessa solo nelle specifiche situazioni previste dalla norma; il giudice ha escluso che tali presupposti ricorressero nella fattispecie.
art. 13, comma 2, d.lgs. 285/1992
deroga alle norme di cui al comma 1... solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti
La deroga agli standard tecnici richiede particolari condizioni oggettive che impediscano il rispetto della disciplina e, comunque, la salvaguardia della sicurezza stradale; tali condizioni non sono state dimostrate.
art. 2, comma 1, lettera f, d.lgs. 143/1994
Attribuisce ad ANAS compiti di attuazione delle norme sulla tutela delle strade statali, sul traffico e sulla segnaletica, nonché il potere di adottare i provvedimenti necessari alla sicurezza del traffico e di esercitare i poteri dell’ente proprietario della strada.
artt. 22, comma 10, e 24, comma 4, d.lgs. 285/1992
Sono stati richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di parametri tecnici ministeriali, ma il giudice ha ritenuto che la loro assenza non impedisse ad ANAS di adottare prescrizioni tecniche di dettaglio nell’esercizio delle proprie competenze.
artt. 60, comma 4, e 61, comma 2, d.P.R. 495/1992
Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina tecnica degli accessi e delle intersezioni; il giudice ha comunque riconosciuto la legittimità del ricorso al Quaderno Tecnico ANAS quale parametro tecnico.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato con riferimento alle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il giudice ha ritenuto sufficiente l’istruttoria svolta e non ha ravvisato vizi nel diniego finale.
Massime di principio
- La regolarizzazione degli accessi esistenti ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992 presuppone l’esistenza di un’autorizzazione ancora efficace; quando il titolo sia scaduto, la successiva istanza deve essere trattata come nuova istanza e non come semplice adeguamento di un accesso autorizzato.
- L’assenza di specifici decreti ministeriali recanti tutti i parametri tecnici non impedisce ad ANAS, quale ente titolare di competenze in materia di tutela delle strade statali e sicurezza del traffico, di adottare circolari, direttive o Quaderni Tecnici contenenti standard di dettaglio, purché nel rispetto della normativa primaria e regolamentare.
- Gli standard tecnici ANAS sono cogenti per la realizzazione di nuove aree di servizio o nuove opere; per l’adeguamento di impianti effettivamente esistenti costituiscono invece il parametro della valutazione tecnica, dal quale è possibile discostarsi soltanto in presenza di vincoli ineliminabili e di specifiche analisi di sicurezza che dimostrino il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza.
- La deroga agli standard prevista dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 285/1992 richiede la dimostrazione di particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche che impediscano il rispetto integrale delle prescrizioni, fermo restando l’obbligo di garantire la sicurezza stradale; la mera preesistenza dell’impianto non è sufficiente.
- L’autorizzazione condizionata prevista dall’art. 22, comma 9, del d.lgs. 285/1992 non costituisce una soluzione generalizzata alle difformità progettuali, ma presuppone la ricorrenza delle specifiche situazioni normativamente individuate e l’impossibilità o difficoltà tecnica di regolarizzare gli accessi in condizioni compatibili con sicurezza e fluidità della circolazione.
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