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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24681/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, era stato redatto un processo verbale di constatazione nei confronti di una società in accomandita semplice che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi né tenuto le scritture contabili obbligatorie. Sulla base di tali risultanze, l’amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento verso la società per gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e separati avvisi nei confronti della socia accomandante per redditi di partecipazione. La contribuente aveva impugnato sia gli atti della società sia quelli a lei notificati; in primo grado era stata dichiarata la sua carenza di legittimazione a impugnare gli avvisi societari, ma erano stati annullati gli avvisi emessi nei suoi confronti. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che gli accertamenti societari erano ormai definitivi e quindi dovevano ritenersi definitivi anche quelli riflessi sulla socia; 2) violazione del litisconsorzio necessario, poiché la controversia sugli accertamenti di società di persone e soci avrebbe dovuto svolgersi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; 3) omesso esame di fatto decisivo, perché la socia avrebbe potuto comunque conoscere il contenuto del PVC dalla documentazione sociale; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi, assumendo che gli atti fossero sufficientemente motivati in quanto richiamavano l’omessa presentazione delle dichiarazioni della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, in tema di società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e soci; pertanto, il giudizio non poteva essere deciso senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati. Poiché nel processo non erano stati evocati tutti i litisconsorti necessari, è stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio, cassata la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci è fondata sull’unitarietà dell’accertamento e sull’automatica imputazione dei redditi ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel contenzioso tributario relativo ad accertamenti unitari nei confronti di società di persone e soci, il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina processuale tributaria e al tema del litisconsorzio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per fondare la necessità della partecipazione di tutti i soggetti inscindibilmente interessati alla controversia.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    La nullità dell’intero giudizio ha comportato la cassazione con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con contraddittorio integro.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel quarto motivo in tema di motivazione degli atti impositivi.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel quarto motivo a sostegno della censura sulla motivazione degli avvisi di accertamento.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di legittimità usato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di legittimità invocato per la violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di una società di persone e dei soci, l’accertamento ha natura unitaria: il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società incide inscindibilmente sulla posizione di tutti i soggetti coinvolti.
  • In presenza di accertamento unitario su società di persone e soci, il giudizio tributario deve svolgersi nei confronti di società e di tutti i soci, con integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992; la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.
  • La nullità per omessa integrazione del contraddittorio assorbe le ulteriori censure relative al giudicato interno, all’omesso esame di fatti decisivi e alla motivazione degli avvisi di accertamento.
  • L’eccezione al litisconsorzio necessario nelle controversie su società di persone e soci ricorre solo quando siano dedotte questioni personali del singolo socio, non quando sia in discussione l’accertamento unitario del reddito societario e la sua imputazione pro quota.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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