Cassazione Penale, Sentenza n. 35685/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/11/2022 che ha revocato, con efficacia ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale conceduta il 23/09/2021. Il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla decorrenza retroattiva della revoca, sostenendo che i due episodi contestati (5/10/2022 e 17/10/2022) erano isolati e successivi a oltre un anno di comportamento corretto e non potevano far presumere una mancata partecipazione sin dall'inizio al progetto rieducativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente motivato la revoca ex tunc, valutando la gravità oggettiva e soggettiva delle violazioni (comportamenti violenti, uso di sostanze, violazione delle prescrizioni e fatti potenzialmente costituenti reato) e la condotta complessiva del condannato durante il periodo di affidamento. Richiamando la giurisprudenza consolidata e la pronuncia della Corte Costituzionale n.343/1987, la Corte ha confermato che il giudice deve valutare caso per caso la residua pena da scontare tenendo conto sia del periodo di prova osservato sia dell'incisività delle prescrizioni e della gravità della trasgressione che ha determinato la revoca. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva gli effetti della revoca dell'affidamento; ne deriva l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di determinare, con valutazione discrezionale e motivata, la residua pena da espiare tenendo conto della durata e del comportamento durante l'affidamento
sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 29/10/1987
Principio secondo cui la revoca richiede una valutazione differenziata del comportamento e della violazione, considerando l'incisività delle prescrizioni infrante e la condotta complessiva, sicché la determina della decorrenza della revoca e della residua pena è rimessa al giudizio del Tribunale di sorveglianza
Cassazione civile/penale, Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014
Conferma che il Tribunale deve valutare sia il periodo di prova osservato e il carico concreto delle prescrizioni, sia la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha portato alla revoca
Cassazione penale, Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021 (Valeri)
Ribadito il criterio per la determinazione della decorrenza della revoca: analisi della gravità della condotta revocatoria, della condotta complessiva del periodo di affidamento e dell'effettiva incidenza delle prescrizioni imposte
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova richiede una motivazione specifica e contestuale sulla decorrenza: il giudice deve valutare caso per caso la gravità della violazione e la condotta complessiva durante il periodo di prova
- La mera presenza di episodi successivi a un periodo di comportamento corretto non esclude a priori la possibilità di revoca con efficacia retroattiva se tali episodi denotano il fallimento del progetto rieducativo e sono di particolare gravità
- Il Tribunale dispone di discrezionalità per quantificare la residua pena detentiva da eseguire, bilanciando il periodo già trascorso in prova, il carico delle prescrizioni e l'incidenza delle violazioni
- Per resistere efficacemente a una revoca ex tunc, il difensore deve contestare specificamente la valutazione del giudice sulle elementi di gravità e sull'incidenza delle prescrizioni, proponendo elementi di fatto e prova che dimostrino la compatibilità delle condotte con il progetto rieducativo
- Fatti che configurano altresì possibili reati (es. minacce, sequestro del telefono, abuso di sostanze, violazione di prescrizioni) aggravano la posizione dell'affidato e giustificano, se provati e ben motivati, l'applicazione retroattiva della revoca
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