Ordinanza n. 3165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TRGA – Sezione autonoma di Bolzano che aveva sospeso l’efficacia della deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 1 del 9 febbraio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Comunità comprensoriale ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del Comune e sospeso l’efficacia di una deliberazione del Consiglio comprensoriale. Le questioni sostanziali riguardano il rapporto gerarchico e il coordinamento tra la disciplina dello Statuto della Comunità comprensoriale, la legge provinciale n. 7 del 1991 e i principi desumibili dallo Statuto speciale di autonomia. A sostegno dell’istanza cautelare l’appellante ha dedotto il rischio di rallentamenti dell’attività amministrativa e della realizzazione di progetti e interventi, nonché la necessità di riorganizzare la struttura amministrativa e il personale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali allegazioni erano generiche e non accompagnate da elementi puntuali sullo stato di avanzamento dei progetti, sulle scadenze imminenti, sugli atti urgenti da adottare o sulle conseguenze concrete del differimento delle decisioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e ha compensato le spese. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che le questioni relative alla gerarchia e al coordinamento tra Statuto speciale di autonomia, legislazione provinciale e disciplina statutaria della Comunità richiedessero un più approfondito esame nel giudizio di merito già fissato dal TRGA. Ha tuttavia escluso, allo stato, la prova del periculum in mora. L’esigenza di impedire l’operatività di un organo dalla composizione contestata non è stata ritenuta sorretta da un pregiudizio concreto e attuale, anche perché l’ente risultava commissariato e gli atti della gestione commissariale non erano specificamente contestati. Neppure il dedotto rischio di rallentamento dei progetti o la riorganizzazione della struttura e del personale dimostravano un danno grave e irreparabile, non essendo stati indicati elementi concreti sull’urgenza o sull’irreversibilità delle conseguenze. La prossimità della fissazione del merito escludeva inoltre, in assenza di specifiche dimostrazioni contrarie, la necessità dell’intervento cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
legge provinciale n. 7 del 1991
La disciplina provinciale è indicata come una delle fonti il cui rapporto gerarchico e coordinamento con lo Statuto speciale e con lo Statuto della Comunità devono essere approfonditi nel merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dipendono dall’interpretazione coordinata di più fonti normative di rango e ambito diversi, il giudice può riservarne l’approfondimento al merito, decidendo la cautela sulla base della verifica del periculum in mora.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante la mera elencazione di progetti, interventi o esigenze organizzative: occorrono elementi puntuali sul loro stato di avanzamento, sulle scadenze imminenti, sugli atti urgenti da adottare e sulle conseguenze concrete del differimento.
- La contestazione della composizione di un organo non determina, di per sé, un pregiudizio cautelare concreto e attuale, soprattutto quando l’ente sia commissariato e gli atti della gestione commissariale non siano specificamente contestati.
- La prossimità della fissazione dell’udienza di merito costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’urgenza e può escludere il periculum in mora quando non sia dimostrata l’impossibilità di differire le decisioni amministrative sino alla definizione del giudizio.
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